La L. 28.6.2012 n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, con l’art. 4, co. 72-76, ridimensiona la deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, l’attuale misura di deducibilità fissata al 40%, sarà ridotta al 27,5% per le auto non utilizzate esclusivamente nell’esercizio di imprese.
Nel caso di esercizio di arti e professioni, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 27,5%, limitatamente ad un solo veicolo.
Relativamente ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, la deducibilità delle spese sostenute sarà invece portata dal 90% al 70%.
Resta invariata la percentuale di deducibilità per gli agenti ed i rappresentanti di commercio, fissata nella misura dell’80%.
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