ANTITRUST: RIVEDERE NORME DEI DIRITTI CALCISTICI

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In una segnalazione inviata al Governo e Parlamento, l’Autorità Antitrust ritiene che le norme di vendita dei diritti calcistici debbano essere riviste perché non garantiscono pienamente la concorrenza. Secondo l’Antitrust, infatti, la Lega Calcio ha parzialmente disatteso le linee di indirizzo autorizzate dalla stessa Autorità e previste dalla legge.
L’Antitrust, nella segnalazione inviata al Governo e Parlamento, sottolinea che la prima applicazione del decreto legislativo n. 9/2008 ha evidenziato elementi di criticità e di incertezza, in grado di compromettere il corretto esplicarsi della concorrenza nell’acquisizione dei diritti audiovisivi. L’Autorità ricorda che il Decreto ha segnato il passaggio da un sistema incentrato sulla titolarità dei diritti audiovisivi sportivi in capo ai singoli organizzatori degli eventi ad un nuovo sistema basato sulla contitolarità dei diritti in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione e a tutti i soggetti partecipanti alla stessa. La centralizzazione delle vendite dei diritti sportivi costituisce una deroga alla disciplina antitrust e può ritenersi consentita, in via eccezionale, solo se viene garantito un efficace sistema di controllo e verifica ad opera delle istituzioni competenti, compresa l’Antitrust.
Il meccanismo previsto dalla legge non ha però funzionato: la Lega Calcio, dopo l’approvazione delle linee guida da parte dell’Autorità, ha, infatti, attuato procedure con modalità non pienamente conformi a quelle approvate. Ai partecipanti alle procedure competitive non sono state assicurate condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione, con l’effetto peraltro di non consentire ad alcuni operatori l’acquisizione di parte dei diritti in questione. Non è stata, infatti, data attuazione alle previsioni del decreto sui diritti rimasti invenduti, che prevede l’immediata attribuzione ai singoli club della facoltà di commercializzare individualmente i diritti in questione. La Lega ha peraltro effettuato queste scelte immediatamente a ridosso dell’inizio delle competizioni sportive: l’Autorità ha dunque potuto riscontrare le irregolarità solo a campionati già iniziati, e quindi in un contesto in cui le assegnazioni avevano già avuto effetto sia nei confronti degli operatori della comunicazione che dei consumatori.
Secondo l’Autorità, per contemperare l’effettività e la tempestività dell’intervento dell’Antitrust con l’esigenza di certezza per il mercato sull’esito delle procedure di assegnazione, è necessario che la vendita congiunta dei diritti sportivi, rappresentando una deroga alla disciplina antitrust, si inquadri in una complessiva disciplina in grado di assicurare il rispetto, da parte dei soggetti coinvolti, del Decreto Legislativo n. 9/2008 e delle linee guida, come approvate dall’Autorità.
Vincenza Petta

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