Nella riunione del 7 febbraio 2018, l’Autorità ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio nei confronti delle società TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e dell’associazione di categoria Assotelecomunicazioni – Asstel per accertare se tali imprese, anche tramite la suddetta associazione abbiano, in violazione dell’art. 101 del TFUE, coordinato la propria strategia commerciale connessa alla cadenza dei rinnovi e alla fatturazione delle offerte sui mercati dei servizi al dettaglio di telecomunicazione elettronica fissi e mobili, a seguito dell’introduzione dei nuovi obblighi regolamentari e normativi. Secondo l’ipotesi istruttoria, il coordinamento suddetto è sfociato da ultimo nell’adozione di pressoché identiche modalità di attuazione dell’obbligo introdotto dall’articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017) per gli operatori di servizi di comunicazione elettronica di prevedere per i contratti stipulati una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o di multipli del mese. Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre hanno, infatti, comunicato quasi contestualmente ai propri clienti che, in ottemperanza al suddetto obbligo , la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile e non più di quattro settimane e di voler attuare di conseguenza una variazione in aumento del canone mensile per distribuire la spesa annuale complessiva su 12 mesi, anziché 13. Il supposto coordinamento tra TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre sarebbe finalizzato a preservare l’aumento dei prezzi delle tariffe determinato dalla iniziale modifica della periodicità del rinnovo delle offerte (da mensile a quattro settimane), e a restringere al contempo la possibilità dei clienti-consumatori di beneficiare del corretto confronto concorrenziale tra operatori in sede di esercizio del diritto di recesso. Per raggiungere tale finalità, i quattro operatori avrebbero concertato la variazione delle condizioni contrattuali comunicate ai propri clienti in ottemperanza agli obblighi normativi.
Il provvedimento di avvio dell’istruttoria non esclude la possibilità che l’intesa tra gli operatori telefonici abbia una durata e una portata più ampia e risalga all’introduzione stessa della cadenza delle quattro settimane dei rinnovi e all’incremento del prezzo unitario delle prestazioni offerte che ne è conseguito.
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