ANCHE IL CALCIO È TUTELATO DAL DIRITTO D’AUTORE. MEDIASET DENUNCIA VIOLAZIONE. DIECI SITI ESTERI OSCURATI

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Il tribunale di Milano, in seguito ad un esposto di Mediaset, ha oscurato dieci siti “colpevoli” di aver trasmesso partite di calcio senza i relativi diritti. Lo prevede l’articolo 171 della legge 633 del 2005. Per il gip il caso è chiaro: «Gli incontri calcistici non sono un’opera intellettuale. Ma sono comunque tutelati». Fulvio Sarzana, avvocato di Assoprovider, tuttavia, non ci sta e contrattacca: « La legge non è mai stata contestata, però alcuni dei siti oscurati non avevano pubblicità. È la prima volta che un tribunale italiano sequestra portali che non hanno finalità di guadagno con l’accusa di pirateria. ».
Tutto è partito da una denuncia delle reti Mediaset. Il Biscione ha segnalato dieci siti che trasmettevano in diretta, abusivamente, le partite di calcio, sia internazionali che italiane. Ma si trattava di incontri i cui diritti tv erano stati acquistati dall’emittente di Silvio Berlusconi. Per essere precisi si trattava di match del campionato di serie A, di Europa League e di Champions League.
Lo scorso 11 gennaio, il tribunale di Milano ha dato ragione a Mediaset. E i siti “pirata”, tutti stranieri, hanno avuto l’ordine di essere oscurati sul territorio italiano. Morale della favola: i relativi provider (coloro, cioè, che forniscono il servizio) dovranno renderli inaccessibili dagli schermi dei pc collegati dal Belpaese. Il che significa rinfoltire ulteriormente il numero (5.500) dei siti già banditi dalla Penisola per reati di pirateria e di pedofilia.
Nel caso in questione la motivazione riguarda la violazione del diritto d’autore. Un reato che, di solito, non si associa alle partite di calcio. Bensì a brani musicali, film e contenuti di matrice intellettuale. Anche il gip del tribunale ambrosiano, sotto questo aspetto, ci ha tenuto a precisare tale singolarità: «Le partite di calcio non sono da considerare un’opera intellettuale». Tuttavia, essendo caratterizzate da «apporti di tipo tecnico e creativo» anche le gare calcistiche «possono rientrare tra le opere tutelate». E in effetti la messa in onda di un match presuppone una regia, il lavoro dei tecnici, quello dei commentatori. I quali, in qualche modo, caratterizzano la partita, rendendola, di fatto, “originale”.
Inoltre la decisione del gip è supportata dall’articolo 171 della legge 633 del 1941. C’è da precisare, però, che, ad essere determinante, almeno nel caso in questione, è la modifica apportata dal decreto legge del 31 gennaio del 2005, approvato dal governo Berlusconi. Tale provvedimento inserisce nel corpo della legge la lettera a-bis. La quale prevede sanzioni penali per chi, per qualsiasi scopo «mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa».
Ed è proprio il caso dei siti, i cui nomi sono noti (webcaston.com, freedocast.com, veemi.com, limev.com, mips.com, hquest.tv, dinozap.tv, hdaester.net, ilive.to, livescorehunter.tv), finiti sul banco degli imputati.
Ma c’è una altra particolarità che caratterizza la decisione del gip di Milano. Cinque dei dieci portali, infatti, non avevano pubblicità. Erano, quindi, senza scopo di lucro (almeno apparentemente). «Ed è la prima volta che un tribunale italiano sequestra siti che non hanno finalità di guadagno accusandoli di pirateria», si affretta a precisare Fulvio Sarzana, avvocato di Assoprovider (l’associazione dei fornitori di servizi internet italiani). «La legge che lo permette [la suddetta 633 del 2941 modificata nel 2005, la quale precisa che la violazione è considerata reato per qualsiasi scopo, quindi anche senza finalità di lucro, ndr] non è mai stata contestata».

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