AMBITO E MODALITÀ DI DIFFUSIONE DI “VIDEOMESSAGGI” NEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

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Nell’ambito della differenza tra la “comunicazione politica” (ovvero i casi previsti dall’art. 2 della legge n. 28/2000) e i “programmi di informazione” (i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma a contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca) l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha specificato le modalità della diffusione dei “videomessaggi” di soggetti politici e istituzionali nel corso dei programmi di informazione.
Gli operatori dell’informazione radiotelevisiva possono diffondere nel corso di telegiornali o programmi di approfondimento giornalistico “videomessaggi” di soggetti politici ed istituzionali solo in casi eccezionali di rilevante interesse pubblico e nel rispetto di modalità tali da non incidere sul pluralismo dell’informazione. Le condizioni da osservare sono le seguenti:
a) I videomessaggi possono essere trasmessi nel corso dei telegiornali solo in via eccezionale e laddove strettamente connessi con l’attualità della cronaca, rispondendo a primarie esigenze informative di rilevante interesse pubblico.
b) I videomessaggi – qualora rivestano una durata particolarmente lunga, comunque superiore a tre minuti – non possono essere trasmessi nella loro integralità nel corso del telegiornale e non possono essere trasmessi in tutte le edizioni giornaliere del medesimo telegiornale.
c) I videomessaggi non possono essere riproposti nei telegiornali dopo 48 ore dal verificarsi dell’evento.
d) Di norma, la diffusione del videomessaggio nel telegiornale deve essere accompagnata da commenti di altri soggetti onde assicurare un confronto dialettico al fine della libera e consapevole formazione delle opinioni degli ascoltatori.
e) Allo stesso fine di cui alla lettera d), la diffusione di videomessaggi nei programmi di approfondimento informativo deve sempre avvenire nell’ambito di un confronto dialettico.
f) Nel corso della campagne elettorali non possono essere trasmessi videomessaggi al’interno dei telegiornali e dei programmi di informazione, al fine di evitare confusione ontologica con i messaggi politici autogestiti così come disciplinati dalla legge n. 28 del 2000 e dai relativi regolamenti attuativi.
Alberto De Bellis

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