La tassa sulle concessioni governative sui contratti di abbonamento per l’uso dei telefonini è dovuta da tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche non statali. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate in una risoluzione (9/E) in cui «ribadisce la vigenza del presupposto normativo per il pagamento del tributo che non è stato intaccato dall’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni». Con il Codice delle comunicazioni – spiega l’agenzia fiscale – non è stata «in alcun modo alterata» la norma che prevede il pagamento della tassa di concessione governativa a fronte del rilascio della ‘licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione’.
«Conferme – aggiunge l’Agenzia delle entrate – sulla sussistenza del tributo possono essere rintracciate nella legge 244 del 2007 che, esentando i non udenti dal pagamento del tributo, di fatto, ne ha confermato ‘obbligo in capo a tutti gli altri. O ancora, nell’articolo 219 dello stesso Codice delle comunicazioni che, asserendo che dalla sua attuazione ‘non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato’, individua una condizione impossibile da soddisfare se non fosse previsto il pagamento del tributo».
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