AGCOM LEGITTIMATA AD IMPORRE FILTRI ANTIPIRATERIA? AIIP NON È D’ACCORDO

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L’associazione Italiana Internet Provider fa valere le proprie ragioni in un comunicato di risposta al parere espresso dell’ex Presidente della Consulta Valerio Onida sulla legittimità di intervento dell’Agcom nella rimozione selettiva dei contenuti e l’ oscuramento di siti internet sospettati di violare il diritto d’autore.
Il Professore costituzionalista interpellato a quanto pare dalla stessa Authority (fonte Repubblica.it) avrebbe dichiarato in una nota (dell’ottobre 2011), che il regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (delibera 398/2011) possa prevedere l’applicazione di misure di tipo “ordinatorio ed interdittivo” che prescrivano ai fornitori di accesso alla rete “di precludere ai loro utenti l’accesso a siti, ubicati fuori dal territorio nazionale i quali pratichino sistematicamente la pirateria informatica”.
Conclusioni che se da un lato otterrebbero di supportare le prerogative di azione dell’Agcom, dall’altro hanno spinto l’Associazione capitanata da Paolo Nuti a ribadire il loro netto contrasto con le recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea. Già in due occasioni (Sabam vs. Scarlet e Sabam Vs. Netlog) – ricorda AIIP – l’Alta Corte Ue si è pronunciata a sfavore dei filtri antipirateria imposti dai giudici nazionali ai fornitori di hosting, facendo leva sull’incompatibilità di un simile obbligo di sorveglianza generalizzata sia con l’art.3 della direttiva 2004/48/CE – che contempla misure di intervento a difesa dei diritti d’autore online che siano “eque, proporzionate e non eccessivamente onerose” – sia con la direttiva del commercio elettronico (2001/31) che indica come inammissibile il monitoraggio delle comunicazioni private dei propri clienti da parte dei rispettivi fornitori di accesso ad internet.
Premesse che hanno indotto a ritenere non possibili le garanzie assolute del diritto d’autore a fronte di sistemi che non assicurino un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la tutela della libertà d’impresa degli internet e hosting providers, nonché la garanzia della privacy e del diritto all’informazione dei cittadini, dall’altro.

Ma le considerazioni dell’Associazione non richiamano solo la dottrina europea. Un esplicito riferimento viene fatto anche alle sentenze, in sede di riesame, emesse da due tribunali nazionali, quelli di Padova (caso Moncler e chiusura di 493 portali nel novembre 2011) e di Belluno (il recente sequesto preventivo del sito Vajont.info per una sola frase offensiva sull’On. Maurizio Paniz). I rispettivi tribunali delle libertà hanno di fatto annullato i provvedimenti di oscuramento preventivo dei siti internet citati, accogliendo la richiesta avanzata dagli Isp di revisione degli obblighi di inibizione, ritenuti sproporzionati rispetto all’entità dei reati contestati (presunta vendita di prodotti industriali con segno mendace in un caso e diffamazione nell’altro).
Alle motivazioni di ordine giuridico, AIIP lascia subentrare anche quelle di carattere tecnico ribadendo ancora una volta l’inefficacia oltre che l’impraticabilità dei filtri antipirateria. I limiti si riferiscono da un lato alla loro aggirabilità da parte dell’utente finale,per esempio, con indirizzi di server proxy anonimi capaci di nasconderne o dissimularne la provenienza.E dall’altro alla loro inammissiblità specie se riferita all’obbligo di rimozione selettiva dei contenuti. Il ragionamento è semplice. Una simile prassi prevederebbe l’analisi dell’intero traffico internet in contrasto con il principio del DL n.70 2003 (di recepimento della direttiva 31/2000 sul commercio elettronico) che esclude la responsablità dei fornitori di hosting che “non praticano memorizzazione transitoria delle informazioni trasmesse”.
Una domanda a questo punto sorge spontanea. I “poteri impliciti” vantati dall’Agcom e la riserva di legge “non assoluta” richiamata dal Prof. Onida possono essere considerati argomenti sufficienti per dare carta bianca ad un’Autorità amministrativa, di decidere su cosa possa o non possa liberamente circolare in rete? Un quesito che si fa ancor di più urgente di fronte ai limiti di un quadro legislativo fermo al 1941.
Se il commissario dell’Autorità Nicola D’Angelo preme sulla “necessità di adeguare la materia allo sviluppo tecnologico” per scongiurare i rischi derivanti da “forme di controllo della rete (che) ne possano mettere a rischio la libertà”, il senatore Luigi Vimercati(PD) avverte “senza una nuova legge il sentiero per l’Autorità di scrivere un Regolamento sul Diritto d’autore si fa strettissimo e certo non può includere la limitazione della libertà di espressione garantita dalla nostra Costituzione”.
Non resta che aspettare allora il 21 marzo data dell’ audizione al Senato del Presidente Corrado Calabrò che farà il punto sulle contrattazioni gestite a monte dall’Agcom in sede di Consultazione.
Manuela Avino

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