Categories: Privacy

Addio telefonate mute dai call center. Il Garante privacy interviene duramente per arginare il fenomeno

Da oggi i call center dovranno rispettare le regole fissate dal Garante privacy per combattere il fenomeno delle cosiddette “telefonate mute”, una forma di grave disturbo degli utenti. E’ scaduto infatti il termine di sei mesi concesso alle societa’ di telemarketing per adottare tutti gli accorgimenti tecnici e organizzativi prescritti con un provvedimento generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile scorso. Sono numerosi gli abbonati che hanno protestato per la ricezione di telefonate nelle quali, una volta risposto, non si viene messi in contatto con alcun interlocutore. Per eliminare tempi morti tra una telefonata e l’altra, infatti, i sistemi automatizzati di chiamata possono generare un numero di telefonate superiore agli operatori disponibili: una pratica commerciale che, in alcuni casi, ha comportato il disturbo degli utenti anche per 10-15 volte di seguito e che e’ stata spesso vissuta addirittura come una forma di stalking. Da oggi i parametri delle impostazioni di tali sistemi non saranno piu’ decisi arbitrariamente dai call center, ma dovranno attenersi alle prescrizioni del Garante. Queste, in sintesi, le principali: 1) i call center devono tenere precisa traccia delle “chiamate mute”, che devono comunque essere interrotte trascorsi 3 secondi dalla risposta dell’utente; 2) non possono verificarsi piu’ di 3 telefonate “mute” ogni 100 andate “a buon fine”. Tale rapporto deve essere rispettato nell’ambito di ogni singola campagna di telemarketing; 3) l’utente non puo’ piu’ essere messo in attesa silenziosa, ma il sistema deve generare una sorta di rumore ambientale, il cosiddetto “comfort noise” (ad es. con voci di sottofondo, squilli di telefono, brusio), per dare la sensazione che la chiamata provenga da un call center e non da un eventuale molestatore; 4) l’utente disturbato da una chiamata muta non puo’ essere ricontattato per 5 giorni e, al contatto successivo, deve essere garantita la presenza di un operatore; 5) i call center sono tenuti a conservare per almeno due anni i report statistici delle telefonate “mute” effettuate per ciascuna campagna, cosi’ da consentire eventuali controlli. Gli operatori che non rispetteranno queste prescrizioni dell’Autorita’ incorreranno nelle sanzioni previste.

Recent Posts

Dall’Agcom solidarietà a La Stampa nel nome del pluralismo

L’Agcom ha fornito la solidarietà a La Stampa dopo gli attacchi alla redazione di una…

4 ore ago

Mediaset trascina l’intelligenza artificiale in tribunale

Mediaset trascina l’intelligenza artificiale in tribunale. La prima causa italiana di un editore contro l’Ai.…

4 ore ago

Per gli editori il paese di acquisto dei prodotti editoriali non è neutro ai fini Iva

Quando un editore italiano compra libri, giornali o periodici dall’estero, l’IVA non si applica sempre…

17 ore ago

Nomine nel gruppo Cairo: Alberto Braggio nuovo ad di La7

Girano le poltrone nel gruppo Cairo: Alberto Braggio è il nuovo amministratore delegato di La7.…

1 giorno ago

Quando il pm non può frugare nel pc del cronista: la Cassazione difende le fonti dei giornalisti

In attesa che finalmente l’Italia recepisca in pieno il Regolamento European media freedom act, la…

2 giorni ago