I soci della cooperativa giornalistica: requisiti, diritti e rapporto di lavoro

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Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato la funzione della cooperativa giornalistica, le modalità di svolgimento dell’attività sociale e il ruolo dello statuto quale principale strumento di organizzazione della società.

Ora è necessario analizzare la posizione dei soci.

Nelle società di capitali il socio è essenzialmente il conferente del capitale. Nella cooperativa giornalistica, invece, il socio rappresenta il cuore dell’impresa. Non è soltanto proprietario di una quota della società, ma partecipa direttamente alla realizzazione dello scopo mutualistico attraverso la propria attività lavorativa.

Questa caratteristica distingue profondamente la cooperativa giornalistica da qualsiasi altra forma di impresa editoriale. L’obiettivo non è la remunerazione del capitale investito, ma la creazione di un’organizzazione nella quale i giornalisti e gli altri lavoratori dell’impresa editoriale siano contemporaneamente protagonisti dell’attività produttiva e della gestione societaria.

Per comprendere correttamente la disciplina dei soci occorre, ancora una volta, coordinare tre diversi livelli normativi.

Il primo è rappresentato dal codice civile, che disciplina in via generale le cooperative e demanda allo statuto la definizione dei requisiti per l’ammissione dei soci, nel rispetto del principio della porta aperta e della funzione mutualistica della società.

Il secondo livello è costituito dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, che individua il modello della cooperativa giornalistica e delimita le categorie di lavoratori che possono partecipare alla compagine sociale.

Il terzo livello è rappresentato dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, che, come si è visto nei capitoli precedenti, introduce ulteriori requisiti ai fini dell’accesso ai contributi pubblici.

È fondamentale non confondere questi tre piani.

Una cooperativa può essere perfettamente conforme alla disciplina civilistica e, tuttavia, non possedere tutti i requisiti richiesti per beneficiare delle provvidenze pubbliche. Allo stesso modo, il rispetto delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 70 del 2017 non sostituisce la disciplina generale dettata dal codice civile.

La disciplina delle cooperative si fonda sul principio della porta aperta.

A differenza delle società di capitali, la cooperativa deve ammettere i nuovi soci ogniqualvolta essi possiedano i requisiti previsti dalla legge e dallo statuto e siano in grado di contribuire al perseguimento dello scopo mutualistico.

La cooperativa è strutturalmente aperta all’ingresso di nuovi soci in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto. Il principio della porta aperta, tuttavia, non determina un’automatica ammissione, che resta subordinata alla deliberazione dell’organo amministrativo secondo criteri coerenti con lo scopo mutualistico. Fa eccezione la specifica previsione dell’articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per i giornalisti dell’impresa con analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva che chiedano di partecipare alla cooperativa. Infatti per questa categoria l’ammissione è prevista per legge e l’organo amministrativo non può che accettare l’eventuale domanda di ingresso nella società.

Nel caso delle cooperative giornalistiche, la normativa speciale individua come nucleo essenziale della base sociale i giornalisti che prestano la propria attività lavorativa all’interno della cooperativa.

Accanto ai giornalisti possono essere soci i poligrafici e i grafici editoriali. Più problematica è la posizione del personale amministrativo, la cui riconducibilità alle categorie ammesse deve essere verificata alla luce dell’inquadramento contrattuale, delle mansioni svolte e della disciplina applicabile alla singola cooperativa.

L’individuazione delle categorie professionali non rappresenta un elemento meramente formale.

La cooperativa giornalistica nasce infatti come impresa di lavoro e non come semplice società. Ne consegue che l’ammissione dei soci deve essere coerente con l’attività concretamente svolta dalla cooperativa.

Particolare attenzione merita la posizione dei praticanti giornalisti. Sebbene appaia sostenibile la loro partecipazione alla cooperativa sul piano civilistico, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, con un’interpretazione a nostro avviso non condivisibile, ha chiarito che essi non possono essere computati tra i soggetti rilevanti ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 70 del 2017, né ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornalisti richiesto per l’accesso ai contributi.

Per le altre figure professionali che operano stabilmente nell’impresa editoriale non rileva solo la qualifica formale, quanto la reale partecipazione del lavoratore allo scopo mutualistico perseguito dalla cooperativa.

Questi profili sono da tenere in grande considerazione soprattutto in relazione ad alcune figure, come quello del dirigente di una cooperativa giornalistica il cui rapporto di lavoro non è regolato dal contratto dei grafici e/o dei poligrafici.

Ricordiamo, infatti, che il primo comma dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede che: “Ai fini del presente decreto, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative, composte da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile ed iscritte all’albo di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220”.

Il riferimento alle figure dei poligrafici e dei grafici editoriali può essere risolto attraverso l’astratta possibilità di ricondurre questi nell’ambito dei rispettivi contratti nazionali di lavoro.

Purtroppo, a circa dieci anni dall’emanazione delle norme, le faq e le interpretazioni date dal Dipartimento sulle fattispecie non consentono di avere una lettura univoca.

Uno degli aspetti più delicati delle cooperative giornalistiche riguarda il rapporto tra la qualità di socio e il rapporto di lavoro. Si tratta di due rapporti giuridici distinti, disciplinati da norme differenti e caratterizzati da finalità diverse.

Il rapporto sociale attribuisce la partecipazione alla vita della cooperativa, il diritto di voto, la possibilità di concorrere alla formazione della volontà assembleare e gli altri diritti previsti dalla legge e dallo statuto.

Il rapporto di lavoro disciplina invece lo svolgimento dell’attività professionale, la retribuzione, l’applicazione del contratto collettivo e tutti gli aspetti propri del rapporto di lavoro subordinato.

Nella pratica, tuttavia, questi due rapporti tendono frequentemente a sovrapporsi.

La gran parte dei soci di una cooperativa giornalistica è, infatti, anche lavoratore della stessa società.

Proprio questa coincidenza genera alcune delle questioni più complesse che si incontrano nella gestione quotidiana delle cooperative.

Questo rapporto deve essere disciplinato dal regolamento interno previsto dall’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, approvato dall’assemblea e depositato presso l’ufficio territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Come detto, comunque, alcune ipotesi vanno disciplinate con puntualità. Si pensi al caso, tutt’altro che raro, del socio che cessa il rapporto di lavoro ma continua a conservare la qualità di socio.

Oppure al caso opposto, nel quale il socio viene escluso dalla cooperativa pur mantenendo, almeno temporaneamente, il rapporto di lavoro.

Sono situazioni che possono generare rilevanti problemi applicativi se non adeguatamente disciplinate dallo statuto.

L’esperienza professionale dimostra che molti contenziosi nascono proprio dalla mancata previsione di regole chiare destinate a disciplinare il coordinamento tra il rapporto sociale e quello lavorativo.

Per questa ragione è opportuno che lo statuto individui con precisione le conseguenze derivanti dalla cessazione dell’uno o dell’altro rapporto, evitando che situazioni ormai incompatibili con la natura della cooperativa possano protrarsi nel tempo.

La qualità di socio attribuisce una serie di diritti che rappresentano il fondamento della gestione democratica della cooperativa.

Il primo è il diritto di partecipare all’assemblea e di concorrere alla formazione della volontà sociale.

Nelle cooperative giornalistiche assume particolare rilievo il principio del voto per testa, secondo il quale ciascun socio dispone di un solo voto indipendentemente dal capitale posseduto.

Si tratta di una regola che distingue profondamente la cooperativa dalle società di capitali e che consente di mantenere il controllo della società nelle mani delle persone che vi lavorano.

Accanto al diritto di voto, il socio ha diritto ad essere informato sull’andamento della cooperativa, ad impugnare le deliberazioni nei casi previsti dalla legge, a partecipare alla distribuzione degli eventuali ristorni, nell’ipotesi in cui siano previsti dallo statuto e deliberati dall’assemblea, e ad esercitare tutti gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina cooperativistica.

Tali diritti trovano il proprio limite nel perseguimento dello scopo mutualistico.

La cooperativa non costituisce infatti uno strumento destinato a soddisfare interessi individuali, ma un’organizzazione orientata alla realizzazione di un interesse comune.

Ai diritti corrispondono altrettanti doveri.

Il socio è chiamato innanzitutto a rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Nelle cooperative giornalistiche assume particolare importanza il dovere di contribuire concretamente al perseguimento dello scopo mutualistico attraverso la propria attività professionale.

La qualità di socio non può quindi ridursi al mero possesso di una quota del capitale sociale.

Essa implica una partecipazione effettiva alla vita della cooperativa, alla sua gestione e al raggiungimento delle finalità comuni.

È proprio questa partecipazione attiva che distingue la cooperativa da ogni altra forma societaria.

Come ogni rapporto associativo, anche quello sociale può cessare.

Il recesso costituisce l’espressione della volontà del socio di uscire dalla cooperativa nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

L’esclusione rappresenta invece un provvedimento adottato dalla società nei confronti del socio che non possieda più i requisiti richiesti o abbia posto in essere comportamenti incompatibili con la permanenza nella cooperativa.

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