TLC/ AGCOM: CREDITO RESIDUO TELEFONINI PREPAGATI NON SCADE

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Linee guida applicazione delle norme legge Bersani Roma, 28 giu. (Apcom) – “Riconoscimento del credito residuo per le carte prepagate dei telefonini e di altri servizi e sua trasferibilita’; specifiche tutele in caso di recesso per gli utenti dei servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche. Sono questi i piu’ importanti principi contenuti nelle Linee guida esplicative adottate dalla Direzione Tutela dei Consumatori dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni in applicazione della legge Bersani.
In relazione al riconoscimento del cosiddetto ‘credito residuo’, la legge prevede che gli operatori non possano stabilire un limite temporale massimo per l’utilizzo del traffico o del servizio acquistati. Pertanto le linee guida confermano inequivocabilmente il diritto degli utenti alla restituzione del credito residuo e alla sua trasferibilita’ in caso di passaggio ad altro operatore con portabilita’ del numero telefonico. L’attivita’ di vigilanza sara’ esplicata per garantire pienamente il diritto di recesso e di trasferimento delle utenze. Gli uffici dell’Agcom chiederanno agli operatori di dimostrare dettagliatamente che le spese per il recesso e per il trasferimento, ove sussistenti, siano riconducibili esclusivamente ad attivita’ strettamente necessarie per l’attuazione della richiesta inoltrata dall’utente. La facolta’ di recesso (con l’eventuale trasferimento delle utenze telefoniche) puo’ essere esercitata dall’utente in qualunque momento, con un preavviso massimo di soli 30 giorni. Un’apposita Unita’ di vigilanza dell’AgCom, coordinata dalla Direzione Tutela dei Consumatori, vigilera’ sull’applicazione delle disposizioni della legge Bersani”.

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