TELEMARKETING. IMPRESE SENZA ARMI PER FRONTEGGIARLE

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Le imprese non possono chiedere il risarcimento dei danni per il telemarketing selvaggio e non possono nemmeno proporre un ricorso al garante. E sono senza difese se le chiamate promozionali sono state fatte estraendo i numeri delle utenze non dagli elenchi telefonici. La tutela è, dunque, dimezzata. Dopo le riforme sulla cosiddetta semplificazione della privacy il garante evidenzia le conseguenze negative derivanti dall’avere escluso i dati delle persone giuridiche, enti o associazioni dall’ambito di applicazione del codice della privacy (dlgs 196/2003).

Lo fa con il provvedimento n. 262/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 268 di ieri) , che da un lato dichiara applicabili alle persone giuridiche enti e associazioni il capo 1 del titolo X del Codice della privacy e quindi le disposizioni sui servizi di comunicazione elettronica: questo perché riguardano i «contraenti», a prescindere dal loro essere persone fisiche ovvero giuridiche, enti ed associazioni; dall’altro lato il provvedimento mette in evidenza che altre tutele risultano allo stato perse. Innanzi tutto va ricordato che a seguito della modifiche apportate al Codice della privacy dall’articolo 40, secondo comma, del decreto legge n. 201/2011, l’oggetto e l’ambito di applicazione del codice, le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato e le norme sui i trasferimenti dei dati verso paesi terzi fanno esclusivo riferimento alle persone fisiche e non più anche a quelle giuridiche, a enti e ad associazioni.

Ma questo non significa che le imprese siano completamente uscite dal codice: mantengono le tutela rispetto ai servizi di comunicazione elettronica, in quanto contraenti-persone giuridiche (si veda ItaliaOggi del 13/11/2012). Tuttavia rimangono scoperti alcuni settori. In particolare si deve considerare l’articolo 141 del codice della privacy. Questa disposizione consente infatti testualmente ai soli interessati, di fare ricorso o un reclamo o una segnalazione al garante. E a seguito dell’articolo 40 citato per interessati si intendono solo le persone fisiche.

Quindi, rileva il provvedimento in commento, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, a partire dal 6 dicembre 2011, non sono più legittimati a proporre segnalazioni, reclami e ricorsi al garante: a loro rimane, però, almeno la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria (articolo 152 del Codice). Nel provvedimento il garante denuncia la contraddittorietà della legge che attribuisce agli enti collettivi le tutela previste sulle comunicazioni elettroniche, ma nega loro la possibilità di far ricorso agli strumenti (segnalazioni, reclami e ricorsi) mediante i quali far valere i propri diritti dinanzi al garante.

Altro punto è rappresentato dall’articolo 15 del Codice della privacy sul risarcimento dei danni: dopo l’articolo 40 citato, risulta applicabile esclusivamente ai danni cagionati «per effetto del trattamento di dati personali», cioè delle informazioni relative alle persone fisiche e non anche a quelle giuridiche (se pure nella limitata, specifica accezione di «contraenti»). Le imprese potrebbero sempre fare una causa per danni, ma non possono più avvalersi delle agevolazioni dell’articolo 15 e cioè l’inversione dell’onere della prova a favore del danneggiato.

Infine i dati delle persone giuridiche, enti o associazioni possono essere utilizzati per finalità commerciali, estraendoli, anziché dagli elenchi telefonici, da siti internet o da albi, atti o documenti pubblici o altro. In questo caso anche la telefonata promozionale con operatore e, in prospettiva, la comunicazione pubblicitaria cartacea potrebbero risultare estranee al codice e quindi le persone giuridiche risultano senza tutela. Ciò in quanto, spiega il garante, il trattamento dei dati che costituisce presupposto di quei contatti promozionali, se effettuato nei confronti di persone giuridiche, enti o associazioni, non risulta più soggetto agli obblighi di preventivo rilascio dell’informativa ed acquisizione del consenso.

Manca, in effetti, la possibilità di ricondurlo alla disciplina generale di cui agli articoli 23 e 24 del codice, testualmente applicabili esclusivamente agli interessati (cioè, ora, alle persone fisiche). Le questioni rimaste irrisolte sono state girate dal garante al parlamento e al governo per l’adozione degli eventuali provvedimenti di modifica.

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