Tar, confermata la possibilità di avviare una startup innovativa senza atto notarile.

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Confermata la possibilità di avviare una startup innovativa senza atto notarile. Scopri chi sono le 882 imprese create online nel nuovo rapporto di monitoraggio trimestrale.

Dallo scorso 20 luglio 2016 gli imprenditori hi-tech italiani possono avviare la propria startup innovativa in forma di s.r.l. secondo una modalità digitale, semplificata e gratuita.

Di tale innovazione del diritto societario, introdotta con il DL 3/2015, che prevede per la prima volta in Italia la possibilità di costituire una società di capitali senza fare ricorso ad atto notarile, la recentissima sentenza 2 ottobre, n. 10004/2017 del TAR del Lazio ha stabilito la piena conformità ai principi giuridici comunitari e nazionali.

In particolare, il tribunale amministrativo ha ritenuto, in opposizione ai quattro ricorsi presentati dal Consiglio Nazionale del Notariato, che l’impianto normativo è coerente con i principi della direttiva comunitaria sulle società (direttiva 2009/101/CE, oggi 1132/2017); che i poteri attribuiti dal DM 17 febbraio 2016 alle CCIAA non esorbitano rispetto a quelli previsti ordinariamente dalla legge; che il controllo sulla conformità legale dell’atto è assorbito dallo standard rilasciato dal Ministero; che la modalità di iscrizione provvisoria in sezione ordinaria, in attesa dell’iscrizione in sezione speciale, non implica, nei confronti di terzi, la percezione dell’avvenuta costituzione in via definitiva dell’impresa; che l’attribuzione alle CCIAA del potere-dovere di attuare le verifiche antiriciclaggio è previsto dalla norma (art. 12, lettera d) del d.lgs. 231/2001 ante riforma); che le modalità di registrazione fiscale dell’atto non sono contrarie a legge.

L’unico punto sul quale il TAR ha dichiarato non infondato il ricorso è relativo alla permanenza in sezione ordinaria delle startup, una volta esaurito il periodo di validità del regime speciale (5 anni dalla costituzione) o in ogni caso in cui risulti la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge (DL 179/2012, art. 25, comma 2). Il Ministero procederà a emendare il decreto di attuazione della nuova procedura in esecuzione di quanto indicato nella sentenza.

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