I giornalisti chiedevano il perfezionamento della procedura avviata e mai revocata di stabilizzazione, con inquadramento giuridico ed economico secondo il contratto nazionale Fieg-Fnsi e il risarcimento dei danni da loro subiti dal colpevole ritardo nell’adempimento. Per i giudici della terza sezione del Tar presieduta da Nicola Monteleone il ricorso non è fondato.
”La procedura concorsuale che ha visto i ricorrenti vincitori è sempre stata dichiaratamente ed espressamente rivolta all’assunzione di personale giornalistico a tempo determinato, – dicono i giudici nella sentenza – come si ricava agevolmente dalla lettura delle delibere versate in atti, e si è conclusa con la loro assunzione a tempo determinato”.
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