Il divieto di pubblicazione di atti d’indagine di interesse collettivo, coperti da segreto istruttorio, che venga stabilito in modo generale e automatico è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nessun dubbio che con simili legislazioni gli Stati incorrano in una condanna da parte della Corte dei diritti dell’uomo per violazione dell’articolo 10 della convenzione, nel quale è garantito il diritto alla libertà di espressione. Una presa di posizione che segna un preciso limite agli Stati i quali non possono stabilire in via legislativa, anche nei casi in cui perseguano un obiettivo di interesse generale come la salvaguardia delle indagini penali, divieti assoluti ed automatici nei confronti della pubblicazione di documenti riguardanti indagini in corso.
Non solo. Con la sentenza del 28 giugno 2011 in virtù della quale la corte di Strasburgo ha condannato il Portogallo (ricorso 29438/08) per aver violato la libertà di stampa di una giornalista, la corte stessa ha fatto di più, in quanto ha stabilito un obbligo preciso a carico delle autorità nazionali: queste ultime, infatti, nei casi di condanna a giornalisti per violazione del segreto istruttorio, hanno l’onere di dimostrare che, nel caso concreto, la divulgazione ha inciso in modo negativo sulla prosecuzione delle indagini e ha danneggiato il diritto alla presunzione di innocenza dell’indagato. Senza dimenticare, comunque che l’onere della prova è a carico degli Stati e non certo del giornalista che compie il suo lavoro: informare la collettività.
(Il Sole 24 Ore)
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