SONO DEDUCIBILI LE SANZIONI ANTITRUST

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Le sanzioni antitrust sono deducibili. La multa comminata dall’Agcm non ha infatti natura afflittiva, bensì ripristinatoria. Ed è collegata all’attività di impresa, integrando così il requisito dell’inerenza richiesto dall’articolo 109 del Tuir per la sua deducibilità. Ad affermarlo è la Ctr Lombardia con la sentenza n. 136/32/12, depositata lo scorso 1° ottobre. La pronuncia, che conferma il verdetto di primo grado (si veda ItaliaOggi dell’8 gennaio 2011), si discosta dagli orientamenti di legittimità espressi dalla Cassazione, da ultimo, con la sentenza n. 5050/2010.

La società era stata condannata dall’Authority per la concorrenza al pagamento di una sanzione di circa 17 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Essendosi opposta alla contestazione, però, non aveva immediatamente portato in deduzione tale costo, in quanto privo del requisito di certezza previsto dall’ordinamento tributario. Quando qualche anno, con decisione della Cassazione, la sanzione è divenuta definitiva, l’impresa ha chiesto al fisco il rimborso delle maggiori Ires e Irap (ritenute a quel punto non dovute ) versate in precedenza sull’importo della multa non dedotto.

Dopo il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria si era instaurato il contenzioso. La Ctp Milano aveva accolto il ricorso, affermando come «le sanzioni in questione debbono essere incluse nell’imponibile, legate da un nesso di funzionalità tra le stesse e i ricavi». Al punto che l’importo della sanzione è determinato proprio in percentuale rispetto ai ricavi. Da qui l’inquadramento delle sanzioni come risarcitorie e non afflittive, in quanto finalizzate a ristabilire l’equilibrio economico del mercato ritenuto violato per effetto di comportamenti restrittivi della concorrenza da parte dell’impresa.

Interpretazione confermata in appello. I giudici della Ctr Lombardia osservano come «non è proprio la diretta ed esplicita connessione di detto costo ad una determinata componente di reddito, ma quanto ad una attività potenzialmente idonea a produrre reddito a determinare la deducibilità». La sanzione, infatti, «incide dall’esterno sui ricavi conseguenti per effetto di una condotta illegittima da parte del contribuente», spiega la sentenza.

Ne deriva il collegamento all’articolo 109 del Tuir (secondo il quale i componenti negativi «sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito») e il rigetto dell’appello presentato dalle Entrate.

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