Sentenza- Il Consiglio amministrativo della Regione Sicilia si pronuncia sulle concessioni per la radiodiffusione

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Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia risalente al 14 luglio 2014. Protagonisti della controversia, che ha avuto origine nel 1993,  sono il Ministero delle Comunicazioni e l’emittente Radio Venere. Il Ministero delle comunicazioni impugna la sentenza con la quale il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha accolto il ricorso proposto dal signor Ni. Um., quale titolare della emittente “Radio Venere”, onde ottenere l’annullamento del decreto del 17 marzo 1994, notificato all’interessato in data 31 marzo 1994, con il quale il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ebbe a rigettare la domanda di concessione per la radiodiffusione sonora privata, ad ambito locale, avanzata dal predetto signor Um.

Le argomentazioni della sentenza impugnata sono le seguenti.  Sono fondate le censure  volte a contestare l’asserito difetto della qualità di soggetto autorizzato ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, 32, 33 e 34 della L. n. 223/1990 (c.d. legge Mammì),   in quanto dalle disposizioni sunnominate discende il riconoscimento della titolarità, in capo al signor Ni. Um., della qualità non riconosciutagli: difatti l’art. 13 della legge Mammì – cui l’art. 33, espressamente dettato per disciplinare la situazione dei “soggetti autorizzati”, faceva rinvio, stabilendone l’applicabilità a tali soggetti – disciplinava il trasferimento di proprietà delle imprese radiofoniche; in forza di siffatto esplicito rinvio, dunque, il trasferimento della proprietà di dette imprese era consentito ai soggetti autorizzati, ex art. 32 della medesima legge, per la prosecuzione nell’esercizio degli impianti.  Limitazioni al trasferimento erano stabilite, per i concessionari, dall’art. 16 della ripetuta legge,  non richiamato però dall’art. 33 per i soggetti autorizzati; neppure dall’art. 1, comma 3ter, si poteva evincere il difetto della qualità di soggetto autorizzato, ai sensi del ridetto art. 32, in capo al signor Ni. Um., poiché, anzi, espressamente ivi si stabiliva l’inapplicabilità alle c.d. “mini-concessioni” dell’art. 34 della legge Mammì, che pone limiti ai trasferimenti di imprese di radiodiffusione per un periodo di quattro anni dal rilascio delle concessioni, e si escludevano dal divieto “i trasferimenti di proprietà” di cui all’art. 13, comma 1, della stessa legge.

Questi i motivi di appello del Ministero:   la posizione di “soggetto autorizzato”, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 223/1990, non era liberamente trasferibile a terzi mediante negozi privatistici di cessione degli impianti, ai fini del conseguimento delle concessioni provvisorie all’emittenza: sicché la cessione della proprietà di emittenti locali o di azioni e quote delle società proprietarie delle stesse, anche nei casi e nei limiti consentiti dalla citata L. n. 223/1990, come pure la trasformazione della struttura societaria, non comportava l’acquisto, in capo all’avente causa, in forza del negozio privatistico di cessione, della posizione di soggetto autorizzato, connettendosi quest’ultima, unicamente alla tempestiva presentazione al competente Ministero delle domanda di concessione corredata dalle schede tecniche e dagli altri dati espressamente prescritti .La disciplina consentiva il trasferimento degli impianti solo tra soggetti autorizzati e il rilascio della concessione solo a questi, essendo in particolare preclusi, proprio al fine di scongiurare facili elusioni della normativa, non soltanto il trasferimento di impianti da un soggetto privato ad altro soggetto privato, ma finanche la possibilità, per l’imprenditore individuale autorizzato, di costituire una società che potesse ritenersi autorizzata e pure la possibilità di trasformare una società in un’altra differente: in tali casi, il soggetto subentrante non poteva essere considerato autorizzato ex art. 32 (in termini, Cons. Stato, sez. I, parere n. 1295/94).

Il Consiglio ritiene fondato l’appello. la qualità di soggetto autorizzato non era trasferibile, e non seguiva l’eventuale alienazione del compendio aziendale (con l’unica eccezione di una circolazione giuridica delle imprese tra soggetti autorizzati) e ciò perché l’interpretazione letterale e sistematica della normativa allora vigente rendeva infatti evidente che l’autorizzazione provvisoria riguardasse i “soggetti” intesi come persone fisiche e non alle “emittenti” intese come aziende, così che l’unico mutamento nell’assetto proprietario dei soggetti autorizzati consentito dalla legge era quello in cui il soggetto autorizzato rivestisse la forma della società di capitali, in quanto nessun ostacolo poteva essere frapposto alla libera circolazione delle azioni. Una volta calati nella fattispecie, i richiamati precedenti del Consiglio di Stato conducono all’accoglimento dell’impugnazione, risultando incontestabilmente dalla lettura degli atti di causa che il soggetto autorizzato era unicamente il signor Se. Um. e che tale qualità non si era trasferita, per effetto della cessione del compendio aziendale in capo al signor Ni. Um., con la conseguenza che questi – almeno dalla data del 30 novembre 1993 – era privo della legittimazione sostanziale a richiedere il rilascio dell’assenso a proseguire nell’esercizio degli impianti radiofonici a norma dell’art. 32 della Legge Mammì, legittimamente denegato dal Ministero con il provvedimento gravato in prime cure. Link alla sentenza:

http://circolari.editoria.tv/?p=24828

Giannandrea Contieri

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