SEMPLIFICAZIONI E LIBERALIZZAZIONI: COME CAMBIA LA DISCIPLINA DELLE EDICOLE

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Oggi in Aula la discussione del dd disegno di legge sulle liberalizzazioni (C. 5025). Il decreto deve essere approvato definitivamente entro il 24 gennaio. I tempi stretti non fanno escludere il ricorso al voto di fiducia.
Il provvedimento porta importanti novità in materia di professioni, imprese e vendita di quotidiani e periodici.
In particolare, per quanto riguarda le edicole, nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione Industria del Senato era stato depositato un emendamento dei relatori all’articolo 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore) che toglieva la possibilità, agli edicolanti, di defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore. Anche se restava per le edicole la possibilità di vendere anche altri prodotti, rispetto ai soli giornali.
Successivamente, però, grazie ad un sub-emendamento, le cose sono ulteriormente cambiate e le richieste degli edicolanti hanno trovato accoglimento. Nel testo approvato dal Senato, infatti, è stata reintrodotta la facoltà per gli edicolanti di restituire in compensazione le pubblicazioni fornite dal Distributore defalcandone il valore.
Intanto prosegue al Senato l’iter del ddl sulle semplificazioni. Anche qui, in materia di edicole c’è una novità legata all’approvazione di un ordine del giorno presentato dagli onorevoli del Pdl Mazzuca e Marinello, che punta a una maggiore liberalizzazione delle edicole: in pratica, si chiede di consentire ai giornalai la vendita di quotidiani in altri punti nella stessa zona dove è situata l’edicola che si possiede.
Soddisfazione per l’approvazione dell’odg è stata espressa anche dalla FIEG: «consapevole dell’importanza – si legge in un comunicato – per tutta la filiera dell’editoria di una efficace distribuzione dei prodotti editoriali, ritiene che siano necessari interventi di razionalizzazione nella gestione della rete e dei punti vendita. Fra gli interventi per modernizzare e valorizzare la filiera distributiva la Fieg, che sta già lavorando all’informatizzazione della rete, valuta come opportunità positiva la possibilità di maggiori flessibilità per le singole edicole per la vendita di giornali e riviste».

La Camera,
premesso che:
nella «direttiva Bolkestein» è prevista la liberalizzazione e la semplificazione della, vendita di quotidiani e di giornali, consentendo l’apertura tramite una semplice comunicazione e derogando alle norme sulle distanze e la popolazione servita, contenute nel decreto legislativo n. 170 del 2001;
le edicole sono il terminale di un sistema complesso che parte dalle case editrici, passa poi attraverso le varie catene che provvedono alla distribuzione e finisce poi per arrivare alle 38.000 edicole, sparse sull’intero territorio, e ai 4.000 punti di vendita non esclusivi;
la Federazione italiana editori giornali (FIEG) e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, hanno chiesto la ridefinizione delle norme sulla distribuzione nell’ambito più generale della riforma dell’editoria,
impegna il Governo
a modificare il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 nel senso di consentire al titolare di autorizzazione per un punto vendita esclusivo di giornali e quotidiani e dei prodotti editoriali ad essi connessi e nell’ambito dell’area di localizzazione dell’edicola stessa la vendita tramite pubblici esercizi o esercizi commerciali da lui incaricati.
9/4940/108 Mazzuca, Marinello.

«Art. 39. – (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore).
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
d-quaterg) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi».

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