SE IL TRUST È ONLUS PUÒ BENEFICIARE DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO RISERVATO ALLE ONLUS

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Anche il trust può essere Onlus e pertanto beneficiare del trattamento tributario riservato alle Onlus. È quanto affermato
in un “atto di indirizzo”
dell’Agenzia del Terzo settore
del 25 maggio.
L’Agenzia parte dal presupposto
che l’articolo 10 del decreto
legislativo 460/1997
nell’elencare i soggetti che
possono essere Onlus, dopo
aver richiamato le figure giuridiche
disciplinate dal Codice
civile (associazioni, fondazioni
e comitati) menziona in via
generale e residuale anche
«gli altri enti di carattere privato»,
categoria nella quale
l’Agenzia ritiene possa essere
ricompreso anche il trust.

L’Agenzia inoltre sottolinea
che, per ottenere la qualifica di
Onlus, l’atto istitutivo del trust
deve essere redatto nella forma
dell`atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata
e che esso deve contenere le
clausole richieste dall’articolo
lo del decreto legislativo
460/1997, vale a dire:

a) deve essere espresso che
il trust ha per scopo il perseguimento
di finalità di “solidarietà
sociale”, requisito che si realizza
o nel caso in cui il trust
operi in uno dei settori tassativamente
indicati dal legislatore
oppure, nei casi del cosiddetto
“solidarismo condizionato”,
qualora il trust rivolga la propria
attività a beneficio di soggetti
svantaggiati;

b) il trust deve contenere la
clausola dì irrevocabilità, al fine
di garantire l’effettivo perseguimento
di finalità di solidarietà
sociale;

c) il trust non deve annoverare
fra i beneficiari il disponente,
e cioè colui che istituisce il trust
e lo dota di patrimonio;

d) l’atto istitutivo deve esplicitare
il divieto per il trust di
distribuire utili e l’obbligo di impiegare
gli utili o gli avanzi di gestione
per lo svolgimento
dell’attività istituzionale e/o di
attività “connesse” nonché l’obbligo
di redigere il bilancio o
rendiconto annuale;
e) deve essere previsto che,
in caso di perdita della qualifica
di Onlus, il patrimonio sia
devoluto ad altre Onlus o a fini
di pubblica utilità, sentito il
parere dell’agenzia per il Terzo
settore;
f) la denominazione del trust
dovrà contenere l`acronimo
Onlus;
g) la legge regolatrice del
trust non deve recare norme
che siano di ostacolo al perseguimento
delle finalità di solidarietà
sociale del trust e alla
devoluzione dei beni che deve
essere effettuata, come detto,
in caso di perdita della qualità
di Onlus.

Quanto al requisito, sempre
preteso perle Onlus dall’articolo
10 del decreto legislativo
460/1997, della democraticità
del loro ordinamento interno, è
richiesto – per l’Agenzia – solo
per gli enti associativi, ma non
per le fondazioni e quindi nemmeno peri trust, ove l’elemento
patrimoniale prevale su quello
personale.
Infine l’Agenzia rileva che,
sebbene in via generale si possa
affermare che la struttura del
trust opaco o di scopo appaia
maggiormente conforme ai requisiti
dettati dal legislatore
per la qualifica di Onlus, ciò
non esclude che anche un trust
con beneficiari individuati possa
risultare in possesso dei requisiti
del decreto legislativo
460/1997; ad esempio, l’attività
di un trust con beneficiari individuati
che eroga fondi a favore
di un’altra Onlus ovvero a enti
senza scopo di lucro che operano
prevalentemente nei settori
di attività Onlus, potrebbe essere
inquadrabile, nel settore della
beneficenza. Viceversa,
l’Agenzia esprime dubbi che
possa essere qualificato Onlus
un trust con finalità assistenziali
a favore di un soggetto svantaggiato
persona fisica, sebbene
si tratti di un trust inquadrabile
tra quelli opachi.
(Il Sole 24 Ore)

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