S 1195. GLI EMENDAMENTI SULL’EDITORIA BOCCIATI IN COMMISSIONE BILANCIO

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Nella seduta di ieri è ripreso l’esame, in Commissione Bilancio al Senato, sugli emendamenti proposti all’art. 33 (editoria) del ddl S 1195 recante “disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. In materia di editoria, la Commissione ha espresso parere contrario agli emendamenti di seguito riportati.

33.2

COMPAGNA

Alla fine del primo comma dopo la parola: «modificazioni» sostituire il punto con una virgola e aggiungere le parole: «ovvero alla data suddetta rappresentavano una componente all’interno del Gruppo Misto della Camera dei deputati, riconosciuta dalla Presidenza della Camera sulla base del proprio regolamento».

33.3
COMPAGNA, SBARBATI
Alla fine del primo comma dopo la parola: «modificazioni» sostituire il punto con una virgola e aggiungere le parole: «ovvero alla data suddetta rappresentavano una componente all’interno del Gruppo Misto della Camera dei deputati, riconosciuta dalla Presidenza della Camera sulla base del proprio regolamento».

33.4
SAIA
Sostituire il comma con i seguenti:
«3. Al comma 1 dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 sopprimere le parole: ”e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria, che costituiscono limite massimo di spesa”.
3-bis. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 574, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere interpretato nel senso che i costì afferenti alla testata, detratti gli importi non strettamente connessi all’edizione della testata. per la quale si chiede il contributo non possono aumentare rispetto l’anno precedente di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi.
3-ter. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 457, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità deve essere interpretato nel senso che si riferisce esclusivamente all’ipotesi di passaggio da periodico a quotidiano.
3-quater. Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all’anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all’anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato.
3-quinquies. All’onere derivante dai presenti commi calcolato in 149 milioni di euro per l’anno 2009, 145 milioni di euro per l’anno 2010 e 103 milioni di euro per l’anno 2011 si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge Finanziaria, relative agli anni 2009, 2010 e 2011».
Contestualmente sopprimere il comma 5 dell’articolo 33.

33.5
VITA, LUSI, BUBBICO, GARRAFFA
Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Al comma 1 dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sopprimere le seguenti parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria, che costituiscono limite massimo di spesa»
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell’economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.6
BUTTI, VITA, MURA
Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 1 dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sopprimere le parole: ”e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria, che costituiscono limite massimo di spesa”».
All’onere derivante dalla lettera a) si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009) relative agli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

33.8
SAIA
Al comma 3, lettera a) le parole: «dall’esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d’esercizio delle imprese beneficiarie».

33.9
BUTTI, VITA, MURA
Al comma 3, lettera a) le parole: «dall’esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d’esercizio delle imprese beneficiarie».

33.11
MURA, CAGNIN, MONTI
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiungere la seguente:
”b-ter) mantenimento del diritto all’intero contributo previsto dall’articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 153, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che, nell’anno di riferimento dei contributi, abbiano distribuito nelle edicole almeno l’80 per cento delle copie stampate avendo il proprio gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere del Parlamento italiano”».

33.12
MURA, CAGNIN, MONTI
Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
”b-ter) mantenimento del diritto all’intero contributo previsto dall’articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall’articolo 153, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che abbiano distribuito nelle edicole almeno l’80 per cento delle copie stampate nell’anno di riferimento dei contributi richiesti”».

33.14
VITA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore.
4-bis. Per le imprese editoriali quotate in borsa le tariffe agevolate sono definite annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dello sviluppo economico, tenendo almeno conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istat».

33.15
MURA, CAGNIN, MONTI, VITA, BUTTI
Il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009 il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analoga materia più favorevole al prenditore.
4-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, ciascun gruppo editoriale può usufruire del rimborso delle agevolazioni tariffarie postali di cui sopra, per un importo complessivo non superiore ad 1.000.000 di euro».

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