S 1195. EMENDAMENTO IN MATERIA DI SOCIETA’ COOPERATIVE

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4.0.3 (testo 2)



GHEDINI
,

FIORONI
,

BUBBICO
,

ARMATO
,

GARRAFFA
,

GRANAIOLA
,

PAOLO ROSSI
,

SANGALLI
,

SBARBATI
,

TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di società
cooperative)

        1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole:
''con scopo mutualistico'' sono aggiunte le seguenti: ''iscritte presso l'Albo
delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli
articoli 2512 del codice civile e 223-sexiesdecies delle norme di
attuazione e transitorie del codice civile''.

        2. La presentazione della comunicazione unica di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle
imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione
nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma,
del codice civile e 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

        3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro
delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la
comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società
cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria
per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

        4. Le società cooperative iscritte nel registro delle
imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31
gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro
il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione
nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla
loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai
sensi dell'articolo 17, della legge n. 388 del 2000.

        5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del
possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano
annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto
l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui
all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,
n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

        6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è
abrogato.

        7. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma,
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole:
''depositare i bilanci'' sono sostituite dalle seguenti: ''comunicare
annualmente le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del
possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione
presso la quale è tenuto l'Albo''. L'omessa comunicazione comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro
50.000.

        8. All'articolo 1 della legge 17 luglio1975, n. 400, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''La vidimazione del registro di cui all'articolo 38,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente''.

        9. All'articolo 2545-octies del codice civile sono
aggiunti, infine, i seguenti commi:

        ''Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di
cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di
prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si
applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni
statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

        In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la
cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli
strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies
delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

        Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in
cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della
detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

        In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione
presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla
variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore
onere istruttorio.

        L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della
qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione
finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 10.000 ad euro 50.000''.

        10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 220 del 2002, è sostituito dal seguente:

        ''3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività
di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le
cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione
dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del
patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge
388 del 2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici
nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione
dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545sexiesdecies
del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi
mutualistici.

        Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente
cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la
sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro''.

        11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        ''Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli
uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi
precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente
nell'interesse pubblico''.

        12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2, comma 615
della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello
sviluppo economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992,
n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno
ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione
integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

            a) delle somme introitate per le somme
comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di
personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

            b) di quelle relative al gettito dei contributi
di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

            c) e di quelle riferite alla maggiorazione
determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza,
a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi,
ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo
11, comma 1, primo periodo.

        A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero
dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

        13. Al fine di favorire la formazione, promozione e
vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi
Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione
Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica,
corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo
economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera,
seguendo le direttive impartite. I mezzi. finanziarie patrimoniali
dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo
all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di
bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota delle
somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con
decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del
programma annuale di attività.

        14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del
decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: ''amministrativa'' è
sostituita con la parola: ''esclusiva'' e sono inoltre soppresse le parole
''anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni''.

        15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

        ''6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo
non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida
impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni,
verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000''.

        16. Nell'articolo 223-septiesdecies disp. Att. e
trans. Cc. sono abrogate le parole: ''entro il 31 dicembre 2004''».

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