S 1195. ALL’ART. 13 I CONTRIBUTI ALL’EMITTENZA LOCALE

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Art. 13.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell’emittenza locale)

1. Per l’anno 2008, le risorse di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al netto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all’articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Le risorse di cui al comma 1, relative a somme riassegnate nel corso dell’anno 2008, permangono nella disponibilità del fondo di cui all’articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per complessivi euro 25.066.556.
3. Per l’anno 2008, gli incentivi previsti dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
4. Gli importi da pagare per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, sono, comunque, direttamente versati, per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a uno specifico fondo di tesoreria a essa intestato, fino a corrispondenza di un importo pari al minimo edittale stabilito dall’articolo 27, comma 9, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 146 del 2007, per le infrazioni di cui all’articolo 21, commi 3 e 4, dello stesso codice. La parte di sanzione eccedente ha la destinazione prevista dal comma 1 del presente articolo. Il presente comma si applica anche ai versamenti ancora da effettuare alla data di entrata in vigore della presente legge.

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