Sulla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2012 è stata pubblicata la legge del 16 luglio 2012, n. 103 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63 recante “disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita alla stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”.
Il comma 7 dell’articolo 2 della legge 16 luglio 2012, n. 103 che prevede testualmente che: “L’erogazione dei contributi diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all’erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento è adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite”.
Sembra una norma avente carattere procedimentale, ma non lo è. Anzi. Infatti, il riferimento esplicito all’articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, implica che dall’esercizio 2012 il mancato pagamento di cartelle esattoriali iscritte a ruolo determina la sospensione del pagamento dei contributi, fino alla concorrenza degli importi dovuti.
Per l’approfondimento completo si rimanda alla Circolare CCE n. 21-2012.
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