Riforma editoria, Cociancich:”Il Senato ha migliorato il testo, è un primo passo per gettare le basi per il rilancio del comparto”.

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“La nuova legge sull’editoria approvata oggi non solo garantirà risorse e una riorganizzazione normativa necessaria per il settore, ma getta anche le basi per avviare una riforma complessiva del sistema delle comunicazioni dando così una prospettiva alle imprese che vivono una situazione di crisi”. Lo afferma il senatore del Partito democratico Roberto Cociancich, relatore del provvedimento sull’editoria.

“Dopo un lunga e fruttuosa discussione, che ha visto tutte le componenti della filiera coinvolte anche su sollecitazione degli editori – sottolinea l’esponente pd – siamo arrivati a una sintesi ottimale, seppur perfettibile. E’ un primo passo per gettare le basi per il rilancio del comparto. Con l’ampliamento della platea dei destinatari del sostegno pubblico a radio e tv locali, la reintroduzione della distinzione tra testate nazionali e locali nel rapporto tra venduto e distribuito, uno dei criteri per accedere ai contributi (20% per le nazionali, 30% per le locali), la riduzione a dieci anni della durata della concessione del servizio pubblico e il tetto agli stipendi per dirigenti e personale della Rai a 240mila euro, in Senato abbiamo contribuito a migliorare il testo”.
“L’adeguamento del fondo per l’editoria è il punto centrale della riforma – aggiunge il relatore – che in futuro sarà alimentato non solo da risorse statali, destinate al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica, ma anche quelle per le emittenti locali. Il testo delega il governo a ridefinire l’intera disciplina, partendo dai beneficiari. Tra questi potranno esserci le cooperative giornalistiche ed enti senza fini di lucro, ma non i giornali di partito. L’auspicio, ora, è che la Camera dia al più presto l’ok definitivo come, si spera, sia altrettanto per l’iter dei regolamenti dei decreti attuativi”, conclude Cociancich. (Ansa)

Ecco gli emendamenti approvati e il testo di riferimento:

2.23 (testo 3)

CALDEROLI

Approvato

All’articolo 2, comma 2, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) previsione di una riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

2.327

MAZZONIBISINELLA

Approvato

Al comma 2, lettera a), punto 3), sostituire le parole: «di tre anni» con le seguenti: «di cinque anni».

2.601

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero da imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da esse interamente detenuto».

3.309 (testo 2 corretto)

CRIMIENDRIZZIMORRACIOFFI

Approvato

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «Per quotidiano on line si intende quella testata giornalistica:

a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

b) il cui direttore responsabile sia iscritto all’Ordine dei Giornalisti, nell’elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

c) che pubblica i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;

d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;

e) che produca principalmente informazione;

f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiano;

g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.».

5.0.1

ZELLERPALERMOLANIECE

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

        1. All’articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, al quinto comma, dopo le parole: “ciascuna regione”, inserire le seguenti: “e provincia autonoma,”».

6-bis.500/100

D’AMBROSIO LETTIERIGASPARRI

Approvato

All’emendamento 6-bis.500, al comma 1-bis.l, sostituire le parole da «al personale dipendente e ai consulenti» fino alla fine del comma, con le seguenti:

«al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate».

Testo di legge di riferimento:

 http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/966524/index.html

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