REGOLAMENTO CONTRIBUTI EDITORIA: OBBLIGHI OCCUPAZIONALI PER LE AGENZIE DI STAMPA

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Durante la trattazione in Commissione Comunicazioni al Senato dello schema di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria, su richiesta del senatore Menardi (PdL) è stato precisato che, il comma 1 dell’articolo 8, prevede che le agenzie di stampa e di informazione nazionali abilitate a erogare un servizio alle imprese radiotelevisive debbano disporre di una struttura redazionale di almeno quindici giornalisti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, regolarmente iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). Questi giornalisti possono essere sia pubblicisti che professionisti.
Su questo punto il senatore Izzo (PdL) ha osservato che il suddetto comma non garantisce la certezza e la continuità del posto di lavoro, dal momento che la previsione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno non esclude la presenza di contratti di lavoro a tempo determinato, anche di breve o brevissimo periodo.

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