REGOLAMENTO CONTRIBUTI EDITORIA/ COSA CAMBIA NEL NUOVO TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO

0
509

L’art. 44 del decreto-legge 112/2008 ha previsto l’adozione di un regolamento di delegificazione in materia di contributi all’editoria. Il regolamento in questione ha, da tempo, completato il suo iter in Parlamento ed è stato pubblicato sul sito della Camera come Atto Governativo n. 183.
Il 4 agosto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, On. Paolo Bonaiuti, ha tenuto una prima serie di incontri con i maggiori rappresentanti di categoria per fare il punto sulla situazione del comparto e per raccogliere “proposte”. Ad ognuno dei partecipanti è stata richiesta la disponibilità per un secondo giro di incontri già entro il 15 settembre.
In quell’occasione, Bonaiuti ha consegnato un nuovo testo del regolamento, che recepisce alcune modifiche. In particolare, al’art. 2, tra i requisiti per l’accesso ai contributi per le testate nazionali si prevede che queste ultime siano vendute nella misura di almeno il 25 per cento delle copie distribuite e per le testate locali nella misura di almeno il 40 per cento delle copie distribuite, senza possibilità di effettuare vendite promozionali o in blocco. Una scelta certamente non condivisibile. Con un quoziente minimo del 25 per cento da conseguire esclusivamente nei punti vendita tradizionali, continueranno ad essere presenti in quasi tutta Italia solo pochissimi piccoli quotidiani, forse nessuno. Infatti, per rifornire con due copie in media circa 25.000 punti vendita (su 36.000) occorre una tiratura di 50 mila copie, con un risultato minimo di vendita richiesto di 12.500 copie giornaliere. I quotidiani che non riterranno di raggiungere questi risultati saranno costretti a ridurre il numero dei punti vendita, provocando, in questo modo, una diminuzione anche delle copie vendute. In pratica, un quotidiano nazionale che attualmente vende giornalmente tra le 9 mila e le 10 mila copie dovrà restringere la propria diffusione a una decina delle città più importanti e a pochi altri centri selezionati (si può ipotizzare una copertura del 15-20 per cento della popolazione). Ma ciò potranno permetterselo solo le grandi testate.

All’articolo 21, invece, nonostante il parere delle associazioni di categoria e delle competenti commissioni parlamentari rimane l’abolizione della lettera c del comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 che concede i contributi ai quotidiani che “abbiano acquisito, nell’anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell’impresa risultanti dal bilancio dell’anno medesimo”.
Ricordiamo, infine, che, sul regolamento, è stato espresso parere favorevole da parte della Commissione Cultura della Camera che però ha sottolineato la necessità di “ristabilire, non a titolo provvisorio, il cosiddetto diritto soggettivo, cioè il diritto di ricevere il totale dei contributi diretti derivanti dal calcolo effettuato sulla base dei parametri previsti dalla normativa vigente, superando così l’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che, nell’erogazione dei contributi diretti, si tenga conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore, che costituiscono limite di spesa”.
Luisa Anna Magri

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome