Registrazioni tv, tre mesi non sono 90 giorni: il chiarimento dell’Agcom

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Per quanto tempo le emittenti televisive devono conservare le registrazioni dei programmi trasmessi? La risposta sembra semplice: tre mesi. Ma proprio sulla durata effettiva di questo termine è intervenuta l’Agcom con la delibera n. 54/26/CSP del 29 luglio 2026, chiarendo un principio che può avere conseguenze concrete per le televisioni, soprattutto quando i sistemi di registrazione sono programmati per cancellare automaticamente i contenuti dopo 90 giorni.

Tre mesi, infatti, non significano 90 giorni.

La vicenda nasce da un procedimento nei confronti dell’Associazione culturale Rosa del Deserto, fornitore del servizio di media audiovisivo locale “Telepontina”. Il Co.re.com. Abruzzo aveva chiesto all’emittente di mettere a disposizione le registrazioni della programmazione trasmessa dall’8 al 14 settembre 2025. La richiesta era stata formulata il 9 dicembre dello stesso anno.

Telepontina aveva però comunicato di non poter fornire integralmente le registrazioni richieste perché il proprio sistema le conservava per «non oltre i 90 giorni». L’emittente aveva quindi reso disponibile soltanto un periodo successivo, dall’11 al 17 settembre.

È da questa circostanza che nasce il chiarimento dell’Autorità.

L’obbligo di conservare le registrazioni

La disposizione di riferimento è ancora contenuta nell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la cosiddetta legge Mammì, secondo cui i concessionari privati sono tenuti a conservare le registrazioni dei programmi per i tre mesi successivi alla data della loro trasmissione.

La stessa regola è stata ripresa dall’articolo 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera Agcom n. 353/11/CONS. La disposizione prevede la conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla loro diffusione.

Non è sufficiente, peraltro, la semplice disponibilità del contenuto. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora della diffusione.

La finalità dell’obbligo è evidente. In assenza di un monitoraggio in tempo reale di tutta la programmazione delle emittenti locali, l’Agcom e i Co.re.com. devono poter effettuare successivamente le verifiche sul rispetto della normativa. Senza una registrazione integrale e fruibile, il controllo diventerebbe impossibile.

Tre mesi si calcolano a mesi, non a giorni

La parte più interessante della delibera riguarda proprio il calcolo del termine.

L’Agcom richiama l’articolo 2963 c.c. e precisa che, trattandosi di un termine espresso in mesi, la scadenza deve essere calcolata a mesi e non trasformando i tre mesi in 90 giorni.

Il termine deve inoltre essere verificato con riferimento a ciascuna trasmissione.

In concreto, una registrazione relativa a un programma trasmesso il 10 settembre deve essere conservata fino al 10 dicembre; quella relativa all’11 settembre fino all’11 dicembre; quella del 14 settembre fino al 14 dicembre.

La differenza rispetto ai 90 giorni può sembrare minima, ma è sufficiente a determinare una violazione.

Ed è esattamente quello che è accaduto nel caso esaminato dall’Autorità.

Il caso concreto

La richiesta del Co.re.com. Abruzzo era pervenuta all’emittente il 9 dicembre 2025.

L’Agcom ricostruisce quindi separatamente le diverse giornate interessate dal monitoraggio.

Per le registrazioni dell’8 settembre, alla data del 9 dicembre il termine trimestrale era già decorso. Per quelle del 9 settembre, invece, la scadenza coincideva con la stessa giornata del 9 dicembre.

Per questo motivo l’Autorità non ha ritenuto adeguatamente provata la violazione relativamente a queste due giornate.

Completamente diversa è invece la situazione per la programmazione dal 10 al 14 settembre. Alla data della richiesta, il termine di conservazione non era ancora scaduto: le registrazioni avrebbero dovuto rimanere disponibili rispettivamente fino al 10, 11, 12, 13 e 14 dicembre.

L’emittente avrebbe quindi dovuto essere ancora in possesso di quei contenuti.

Il sistema che cancella dopo 90 giorni non giustifica l’emittente

Particolarmente rilevante è un altro passaggio della decisione.

Telepontina aveva spiegato che la propria “macchina” conservava le registrazioni per non più di 90 giorni. Ma per l’Agcom questa circostanza non può giustificare il mancato rispetto dell’obbligo.

In sostanza, è il sistema tecnico utilizzato dall’emittente che deve essere configurato per rispettare il termine previsto dalla normativa, non il contrario.

Un sistema che sovrascrive o elimina automaticamente le registrazioni una volta trascorsi 90 giorni può quindi non essere adeguato.

La differenza emerge soprattutto quando nel trimestre interessato sono presenti mesi di 31 giorni. In questi casi la cancellazione automatica dopo 90 giorni può intervenire quando l’obbligo legale di conservazione è ancora in corso.

La soluzione prudenziale per le emittenti appare quindi abbastanza semplice: configurare i sistemi di archiviazione prevedendo un periodo superiore ai tre mesi, in modo da evitare che la cancellazione automatica anticipi anche solo di qualche giorno la scadenza prevista dalla legge.

Le registrazioni devono essere integrali e fruibili

La delibera non si limita al calcolo del termine. L’Agcom torna anche sulla funzione sostanziale dell’obbligo di conservazione.

Le registrazioni devono essere integrali e pienamente fruibili, perché devono permettere all’Autorità di verificare successivamente il rispetto degli obblighi relativi alla programmazione televisiva.

L’Agcom richiama sul punto anche la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12848/1998, aveva già individuato la finalità dell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 nella necessità di consentire all’Autorità di svolgere i controlli sui programmi mandati in onda dalle emittenti radiotelevisive. Lo stesso principio è stato successivamente ribadito dall’Autorità, tra l’altro, con la delibera n. 269/18/CSP.

Non si tratta quindi di un adempimento meramente formale. La mancata disponibilità della registrazione impedisce materialmente l’esercizio dell’attività di vigilanza.

A Telepontina una sanzione di 516 euro

Nel caso esaminato, l’Agcom ha ritenuto accertata la violazione per le registrazioni relative alla programmazione dal 10 al 14 settembre 2025.

La violazione è stata tuttavia considerata di lieve entità, essendosi verificata con riferimento a poche giornate di programmazione. L’Autorità ha pertanto applicato la sanzione nella misura minima, pari a 516 euro.

L’importo della sanzione è probabilmente l’aspetto meno significativo della decisione. Il principio affermato dall’Agcom, invece, interessa potenzialmente tutte le emittenti soggette all’obbligo di conservazione.

La regola operativa che emerge dalla delibera è chiara: le registrazioni dei programmi televisivi devono essere conservate per tre mesi di calendario dalla loro diffusione. Tre mesi non equivalgono necessariamente a 90 giorni e la scadenza deve essere calcolata, per ciascuna registrazione, facendo riferimento alla corrispondente data del terzo mese successivo.

Per le emittenti che utilizzano sistemi automatici di registrazione e sovrascrittura, una verifica delle impostazioni potrebbe quindi evitare che pochi giorni di differenza si trasformino in una violazione sanzionabile.

 

Articolo scritto con l’ausilio dell’intelligenza artificiale

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