Redattore ordinario. Sentenza su Messaggero Cassazione Civile sezione lavoro del 21 ottobre 2015, n. 21424

1
2330

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza non definitiva in data 26/7/07 e definitiva in data 22/5/08, accertava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 19/9/97 al 5/11/02 fra Il Messaggero s.p.a. e B.C.G. quale redattore ordinario, e condannava l’azienda al pagamento della somma di Euro 181.232,13 per differenze retributive oltre accessori di legge.
Dichiarava altresì l’inefficacia e comunque l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice, condannando la società alla reintegra di quest’ultima nel posto di lavoro e al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18.
Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello degli Abruzzi – L’Aquila – che giudicava fondata la ragione di impugnazione formulata in via principale da “Il Messaggero” SpA con riferimento all’accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo – consenso. La Corte distrettuale respingeva, quindi, le ulteriori censure articolate dalla società, intese a denegare il riconoscimento della ascrivibilità delle mansioni svolte dalla B. all’ambito della locatio operarum, e, specificamente, della qualifica di redattore. Nel pervenire a tali conclusioni osservava che le effettive modalità di svolgimento ed i contenuti della attività lavorativa espletata dalla B., come delineata alla luce dei dati desumibili dal compendio istruttorie acquisito, deponevano nel senso della sussistenza di un vincolo di dipendenza fra le parti, correlato alla continuità della prestazione, alla quotidianità della presenza in redazione, alla responsabilità del servizio, alla sottoposizione della attività giornalistica al controllo da parte del capo servizio. Respingeva altresì la doglianza formulata con riferimento alla omessa applicazione del regime prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c. al credito per differenze retributive, rimarcando che il rapporto inter partes, improntato ad una formale autonomia, doveva ritenersi privo di stabilità, non decorrendo i termini prescrizionali nel corso dello stesso.
La Corte territoriale rigettava, infine, l’appello incidentale proposto dalla B. avverso la sentenza non definitiva, avente ad oggetto il pagamento di ulteriori indennità previste dagli accordi integrativi aziendali, stante la novità delle questioni sottoposte al suo scrutinio.
La cassazione della sentenza è domandata da “Il Messaggero” SpA con ricorso sostenuto da tre motivi resistiti con controricorso dall’intimata.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

La Sentenza

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome