Categories: Giurisprudenza

PUBBLICATO SULLA GAZZETTA N. 42 DEL 19 FEBBRAIO IL DPR SUL DIRITTO D’AUTORE

Dal 5 marzo prossimo entrerà in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 29 dicembre 2007 sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Il decreto modifica il regio decreto n. 1369 del 1942 e stabilisce, riguardo alla vendita di opere d’arte e di manoscritti, che venga presentata una dichiarazione alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La dichiarazione deve contenente il nome e il domicilio del dichiarante, il nome dell’autore del manoscritto o dell’opera venduta (e, possibilmente, anche il domicilio), il prezzo raggiunto nella vendita al netto dell’imposta e, ove identificabile, il genere artistico a cui appartiene l’opera, nonché (se conosciuti) il titolo dell’opera e la data di creazione.
Qualora si tratti di copie delle opere delle arti figurative prodotte dall’autore stesso o sotto la sua autorità in numero limitato e considerate come originali (purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore), la dichiarazione deve anche indicare se l’opera abbia o no segni distintivi particolari (quali il numero di stampa, la data, la firma).
Se l’opera è pseudonima o anonima, la dichiarazione deve anche contenere le misure dell’esemplare dell’opera, una sua succinta descrizione e ogni altro elemento necessario per la sua individuazione.
In ogni caso la dichiarazione deve essere inviata alla SIAE entro 90 giorni dalla vendita dell’opera e può essere redatta anche per via telematica (secondo i modelli predisposti).
La SIAE, in collaborazione con l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici (ENAP), tiene un elenco degli autori con le relative generalità. A tale fine, gli autori devono comunicare le proprie generalità, il domicilio e le eventuali variazioni di quest’ultimo.
Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente, nonché l’avvenuta vendita, e pubblica sul proprio sito internet l’elenco delle dichiarazioni e delle vendite effettuate nel trimestre precedente, indicando l’ammontare dei compensi resisi disponibili nel medesimo periodo. Entro sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero, nei casi in cui gli autori non risultino noti, dalla data di pubblicazione gli interessati possono segnalare alla SIAE (perché siano corretti) errori materiali od omissioni. Decorso il termine medesimo, la SIAE versa all’avente diritto i compensi dovuti.
Per gli aventi diritto che non siano cittadini italiani la SIAE potrà versare le somme dovute anche tramite le società di gestione collettiva dei relativi Paesi.

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