PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO 22 GENNAIO 2013. IN VIGORE LE NUOVE NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ANTENNA CONDOMINIALI

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DECRETO 22 gennaio 2013 Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.

Art. 1

Scopo

1. Il presente decreto disciplina gli impianti centralizzati
d’antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di
radiodiffusione, terrestre e satellitare e ne effettuano la
distribuzione nell’edificio con conseguente riduzione ed eliminazione
della molteplicita’ di antenne individuali, per motivi sia estetici
sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell’art.
209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

2. Il presente decreto disciplina, altresi’, la progettazione e la
realizzazione degli impianti d’antenna riceventi il servizio di
radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da
parte dei servizi di comunicazione elettronica.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s’intende per:

a) antenna ricevente, il dispositivo atto a trasformare il campo
elettromagnetico di un’onda radio che si propaga nello spazio
(radiodiffusione terrestre e satellitare) in un segnale RF (tensione
e corrente) da applicare al ricevitore direttamente oppure mediante
un impianto centralizzato d’antenna;

b) impianti centralizzati d’antenna, gli impianti condominiali,
dotati dei componenti e delle apparecchiature impiantistiche
necessarie alla ricezione (mediante antenne riceventi) dei segnali
del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati
ed alla loro distribuzione ai ricevitori con appropriati mezzi
trasmissivi;

c) segnali RF, i segnali di radiodiffusione sia terrestre sia
satellitare;

d) segnali terrestri primari, i segnali televisivi con livello
mediano del campo elettromagnetico (valore efficace del picco di
modulazione nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel
caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio,
come definito nelle Raccomandazioni ITU-R;

e) segnali terrestri secondari, i segnali di radiodiffusione
terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera
d);

f) segnali satellitari, i segnali autorizzati alla diffusione al
pubblico via satellite;

g) altri segnali, i segnali per i servizi interattivi necessari
per l’utilizzo di sistemi interattivi evoluti;

h) impianto d’antenna, un sistema costituito da una o piu’
antenne riceventi dei segnali radiofonici e televisivi progettato per
fornire ai ricevitori i segnali desiderati (primari e/o secondari)
terrestri e satellitari;

i) mezzi trasmissivi, il cavo coassiale e/o il cavo a coppie
simmetriche e/o le fibre ottiche, complementari tra loro e utilizzati
per la distribuzione dei segnali RF all’utente.

Art. 3

Caratteristiche generali

1. Gli impianti centralizzati d’antenna sono realizzati in modo da
ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive
ricevibili e annullare o minimizzare l’esigenza del ricorso ad
antenne riceventi individuali, in modo tale da garantire i diritti
inderogabili di liberta’ delle persone nell’uso dei mezzi di
comunicazione elettronica.

2. A condizioni di non interferenza e’ prevista la realizzazione di
un impianto che consenta i servizi interattivi.

3. Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente
decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la
manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e
2.

Art. 4

Divieti di discriminazione

1. Gli impianti centralizzati d’antenna non determinano condizioni
discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano
contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari.

2. L’impianto centralizzato d’antenna non determina condizioni
discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.

3. L’utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare
l’esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare
equivalenti o complementari tra loro.

Art. 5

Qualita’ di ricezione

La qualita’ di ricezione di ciascun programma contenuto in un
segnale terrestre primario non deve subire significativi degradi,
secondo quanto previsto nel successivo art. 6.

Art. 6

Criteri realizzativi

1. L’impianto d’antenna e’ costituito di apparati, componenti
tecnici e adeguati spazi installativi idonei a conseguire gli
obiettivi prescritti nel presente decreto, anche in considerazione
del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i
sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni
elettroniche nell’Unione europea.

2. I riferimenti per la conformita’ di progettazione, installazione
e manutenzione degli impianti centralizzati d’antenna sono:

a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli aspetti di
compatibilita’ elettromagnetica;

b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI ed i
relativi riferimenti normativi europei CENELEC ed in particolare la
guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN 60728 per gli
aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformita’ relativa alla
sicurezza dell’impianto restano valide le disposizioni del decreto
ministeriale n. 37/08.

3. I nuovi impianti d’antenna riceventi del servizio di
radiodiffusione devono operare esclusivamente nelle bande di
frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e
satellitare secondo quanto previsto dal Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze e successive modificazioni.

Art. 7

Individuazione dei segnali

L’installazione di ogni impianto centralizzato d’antenna e’
preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari
terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari
prescelti.

Art. 8

Distribuzione dei segnali

1. L’impianto centralizzato d’antenna permette la distribuzione
all’utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto
all’art. 7.

2. L’impianto centralizzato d’antenna, a seguito delle decisioni
dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti,
permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla
base delle risultanze di cui all’art. 7, dei voluti:

a) segnali terrestri secondari;

b) altri segnali.

Art. 9

Documentazione tecnica

1. L’impianto e’ corredato dalla documentazione tecnica attestante
la conformita’ a quanto previsto nel presente decreto.

2. Restano valide le prescrizioni del decreto ministeriale n. 37/08
ai fini della dichiarazione di conformita’ della sicurezza degli
impianti.

Art. 10

Efficacia

1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti
centralizzati d’antenna di nuova installazione.

2. Le disposizioni di cui all’art. 6 del presente decreto sono
estese anche agli impianti d’antenna riceventi del servizio di
radiodiffusione non centralizzati.

Art. 11

Abrogazioni

E’ abrogato il decreto ministeriale 11 novembre 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21
novembre 2005.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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