PROSEGUE LA DISCUSSIONE IN AULA DEL DL 112. ART. 44 (EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL’EDITORIA)

0
543

Oggi, alle ore 9:30, alla Camera, prosegue la discussione sulle linee generali della “Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (1386-A). Riportiamo l’art. 44 (Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all’editoria) con le modifiche apportate dalle Commissioni.
ARTICOLO 44.
1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrare in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell’editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell’effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonche’ l’adeguata valorizzazione dell’occupazione professionale;
b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate,che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l’anno successivo a quello di riferimento.
1-bis. In sede di prima applicazione del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, il limite del contributo rispetto ai costi sostenuti relativamente alla produzione, alla distribuzione e a grafici, poligrafici, giornalisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori viene riferito all’anno 2007, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fabiana Cammarano

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome