PROPAGANDA ELETTORALE: LE REGOLE DEL GARANTE PRIVACY

0
500

L’Autorità Garante per la privacy, in un provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2011, ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).

Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni elettorali. Mentre si possono utilizzare, senza il consenso dei cittadini, i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. In ogni caso, i cittadini devono essere informati sull’uso che si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o all’atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni ridotte (c.d. “santini”), il Garante ha consentito a partiti e candidati una temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 settembre 2011.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome