Telefonare anonimamente alla moglie di un ex amante, per informarla delle scappatelle del coniuge, è un reato. Lo ha confermato la Cassazione, con la sentenza penale 28495, respingendo il ricorso di una donna condannata per molestie a 400 euro di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. La signora aveva chiamato la rivale, tre volte, per raccontarle la love story con il marito e altre due relazioni extraconiugali, tra Potenza e Bari. Secondo i giudici della Cassazione, non è rilevante che le chiamate siano durate relativamente a lungo e che la tradita non le abbia troncate, «a dimostrazione che voleva ulteriori informazioni» e non era assillata dalle telefonate. La mancata interruzione delle conversazioni da parte della persona offesa, argomentano i giudici, non può escludere la natura molesta delle telefonate dato che l’atteggiamento della tradita «non poteva essere interpretato come acquiescenza, tenuto conto della importanza delle rivelazioni che le erano state fatte». E «la natura molesta e petulante delle chiamate viene giustamente ricavata dalla forma anonima delle stesse».
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