Per la Corte europea dei diritti dell’uomo i social sono uno spazio pubblico

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I giudici della Corte europea dei Diritti umani

Per anni il dibattito sulla libertà di espressione online è stato caratterizzato dalla convinzione che ciò che viene pubblicato sui social network godrebbe di una tutela più ampia rispetto a quanto avviene sui mezzi di comunicazione tradizionali.

La Corte europea dei diritti dell’uomo è intervenuta recentemente sull’argomento con la sentenza Miladze contro Georgia (ricorso n. 41585/23), pronunciata il 19 maggio 2026.

Il principio è chiaro: il cyberspazio è uno spazio pubblico e, di conseguenza, le regole che disciplinano il dibattito pubblico valgono anche per i social network.

Quindi la libertà di espressione garantita dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non può trasformarsi in una licenza di utilizzare un linguaggio osceno, aggressivo o idoneo ad alimentare l’odio semplicemente perché il messaggio viene diffuso attraverso un social network.

La pronuncia assume un rilievo particolare perché affronta uno dei grandi temi dell’informazione contemporanea: quale equilibrio debba esistere tra il diritto di criticare il potere politico e la tutela della dignità delle persone in un ecosistema digitale governato da algoritmi capaci di amplificare enormemente la diffusione dei contenuti.

Il caso: la protesta contro il Comune di Tbilisi

La vicenda nasce in Georgia. Un attivista contestava la riforma della mobilità urbana introdotta dal Comune di Tbilisi, che aveva previsto nuovi interventi a favore della mobilità pedonale e ciclabile. Secondo il ricorrente, quelle corsie preferenziali sarebbero state utilizzate impropriamente da alcuni amministratori pubblici.

La critica politica, tuttavia, si è presto trasformata in un attacco personale. L’attivista ha realizzato un video pubblicato su TikTok nel quale insultava il sindaco e altri esponenti dell’amministrazione utilizzando espressioni particolarmente volgari e offensive. Il contenuto è diventato rapidamente virale grazie ai meccanismi di diffusione propri della piattaforma.

Le autorità georgiane hanno quindi avviato nei suoi confronti un procedimento amministrativo per violazione delle norme sull’ordine pubblico, conclusosi con l’irrogazione di una semplice sanzione pecuniaria.

Ritenendo che tale provvedimento costituisse una violazione della propria libertà di espressione, l’attivista si è rivolto alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La novità: il cyberspazio è uno spazio pubblico

Il primo elemento innovativo della sentenza riguarda proprio la qualificazione giuridica dell’ambiente digitale.

La Corte osserva che la nozione di spazio pubblico non può più limitarsi alle piazze, alle strade o ai luoghi fisici, ma deve necessariamente comprendere anche il cyberspazio, le piattaforme online, i social network e i blog.

Si tratta di un’affermazione di grande importanza perché supera definitivamente l’idea che Internet costituisca una sorta di zona franca nella quale le regole tradizionali possano essere applicate solo se previste espressamente dal legislatore.

Secondo Strasburgo, non è necessario che una legge nazionale citi specificamente TikTok, Facebook o altre piattaforme digitali. Le norme che disciplinano i comportamenti nello spazio pubblico trovano applicazione automaticamente anche nell’ambiente digitale, proprio perché quest’ultimo rappresenta oggi una naturale estensione del dibattito pubblico.

In altri termini, ciò che non sarebbe consentito in una piazza, durante una manifestazione o attraverso un mezzo di comunicazione tradizionale non diventa automaticamente lecito solo perché viene pubblicato online.

Libertà di espressione sì, ma con limiti

La Corte ribadisce un principio consolidato della propria giurisprudenza: la libertà di espressione costituisce uno dei pilastri fondamentali delle società democratiche e tutela anche opinioni dure, provocatorie e perfino offensive.

Tale protezione assume un’intensità ancora maggiore quando il bersaglio delle critiche è rappresentato da soggetti politici o da amministratori pubblici, chiamati per definizione a tollerare un livello più elevato di contestazione rispetto ai privati cittadini.

Questo, però, non significa che qualsiasi forma espressiva sia automaticamente coperta dalla Convenzione.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il linguaggio utilizzato non potesse essere ricondotto né alla satira né a una forma particolarmente aspra di critica politica.

Le espressioni impiegate erano esclusivamente volgari e aggressive, senza apportare alcun contributo al dibattito pubblico né risultare necessarie per manifestare il dissenso verso le politiche comunali.

In sostanza, la critica politica rimane pienamente tutelata, mentre l’insulto gratuito non beneficia della medesima protezione.

Gli algoritmi non possono diventare un alibi

Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda il funzionamento delle piattaforme digitali.

L’attivista aveva sostenuto di avere avvertito gli utenti che il proprio profilo conteneva un linguaggio esplicito.

Per la Corte ciò non è sufficiente.

Chi pubblica contenuti particolarmente offensivi o osceni deve adottare strumenti idonei a limitarne l’accesso, soprattutto nei confronti dei minori o degli utenti che potrebbero visualizzarli involontariamente.

Non è accettabile, secondo Strasburgo, lasciare che sia esclusivamente l’algoritmo della piattaforma a determinare la diffusione del contenuto.

Questa affermazione rappresenta un passaggio significativo perché richiama anche la responsabilità individuale degli utenti nell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dalle piattaforme.

Non basta sostenere che un video sia diventato virale per effetto dell’algoritmo: chi lo pubblica rimane responsabile della scelta di renderlo liberamente accessibile e potenzialmente visibile a un pubblico indeterminato.

Una sanzione proporzionata

La Corte ha inoltre valutato il principio di proporzionalità.

Le autorità georgiane non avevano ordinato la rimozione del video, né avevano impedito all’attivista di continuare a criticare l’operato dell’amministrazione comunale.

Si erano limitate ad applicare una modesta sanzione amministrativa per il linguaggio utilizzato.

Secondo Strasburgo, proprio questa moderazione dimostra come lo Stato abbia perseguito un equilibrio ragionevole tra la tutela della libertà di espressione e la necessità di preservare l’ordine pubblico e la dignità delle persone coinvolte.

La misura è stata quindi giudicata proporzionata e conforme all’articolo 10 della Convenzione.

Una decisione destinata a incidere anche sul dibattito italiano

La sentenza assume particolare rilievo anche per il dibattito italiano, dove sempre più spesso le piattaforme social vengono considerate un luogo nel quale il linguaggio aggressivo o l’insulto personale sarebbero tollerati in nome della libertà di espressione.

La Corte europea afferma invece un principio diverso: Internet non costituisce un ordinamento parallelo. Le garanzie offerte dalla libertà di manifestazione del pensiero rimangono intatte, ma convivono con le responsabilità che derivano dall’utilizzo di strumenti capaci di raggiungere milioni di persone in pochi minuti.

Non si tratta di limitare il dissenso politico né di comprimere il diritto di critica. Al contrario, la decisione ribadisce che il confronto democratico deve poter svolgersi anche con toni accesi. Tuttavia, quando il linguaggio degenera nell’offesa gratuita o nell’incitamento all’odio, la protezione convenzionale si riduce sensibilmente.

La vera novità della pronuncia è forse proprio questa: la Corte europea considera ormai i social network come una moderna piazza pubblica, nella quale valgono gli stessi principi di responsabilità che da sempre governano il dibattito democratico.

Un messaggio pubblicato su TikTok non è meno pubblico di un comizio in una piazza. Chi sceglie di utilizzare piattaforme capaci di amplificare enormemente la diffusione dei contenuti deve assumersi anche le responsabilità che ne conseguono.

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