In base all’art. 1, le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all’anno 2011, devono essere inviate – ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 – dal 1° al 31 gennaio 2012, con firma digitale certificata da uno dei certificatori accreditati autorizzati dall’Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione (DIGIT.PA), mediante posta certificata, all’indirizzo archivio.die@mailbox.governo.it Qualora, per giustificati motivi, l’impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili. In sede di prima applicazione, la mancata attivazione della casella di posta certificata e della firma digitale nei termini costituisce giustificato motivo. La documentazione istruttoria, ove non allegata alla domanda di contributo, deve pervenire – ai sensi del medesimo articolo 1, comma 2, del citato decreto n. 223 del 2010 – entro il 30 settembre 2012 a pena di decadenza dal diritto del contributo, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante posta certificata con firma digitale all’indirizzo archivio.die@mailbox.governo.it. Tutta la documentazione inviata per via telematica deve essere in formato “.PDF”. Le domande di contributo sono redatte secondo lo schema di cui all’allegato A).
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