NUOVA STRETTA PER LE SOCIETA’ COOPERATIVE

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La conversione in legge del “Decreto Sviluppo” (avvenuta con L. 12.7.2012, n. 106), ha reso definitiva la modifica del sistema sanzionatorio delle cooperative diretta a potenziare l’azione di contrasto nei confronti delle “false cooperative”.
Tale modifica (art.12, co. 5-ter, D.L. 220/2002) si sostanzia nell’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria, che va, a partire dal 26 giugno 2012, da 50 mila a 500 mila euro, applicabile qualora gli enti cooperativi si sottraggano all’attività di vigilanza o risultino irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti.
L’applicazione della sanzione è valida per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell’autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell’ irreperibilità.
La nuova sanzione pecuniaria si aggiunge, comunque, al recupero delle agevolazioni non spettanti all’ente che evita di sottoporsi alla vigilanza cooperativa esercitata dal Ministero dello sviluppo economico.
La stessa norma, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività, si applica alle seguenti irregolarità comportamentali (art. 10, L. 99/2009):
– Omessa comunicazione informatica all’Albo delle società cooperative delle notizie di bilancio;
– Omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della prevalenza mutualistica;
– Ingiustificata o parziale inottemperanza, entro il termine prescritto, alla diffida ad adempiere impartita in sede di vigilanza.

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