NON E’ DIFFAMAZIONE RIPORTARE AFFERMAZIONI OFFENSIVE IN MODO IMPARZIALE

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La sentenza n. 10686 del 24 aprile 2008 della Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile) ha chiarito che il giornalista che, assumendo una posizione imparziale, riporta il testo di un’intervista dove il soggetto intervistato rilascia dichiarazioni lesive della reputazione di terzi può essere scriminato. Questo succede quando il fatto “in sé” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista, presenta profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista può essere scriminato anche se riporta espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assume il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore.
L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati.
Per distinguere il lecito dall’illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell’articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, essendo evidente che in questo ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all’art. 110 Cod. Pen..
Fabiana Cammarano

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