MONITO DELL’UE SULLA PUBBLICITA’ SU RETI NAZIONALI. NO A DISCRIMINAZIONI DI PROFESSIONI MEDICHE

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La normativa italiana che permette la pubblicità a trattamenti di medicina estetica solo alle tv locali e non a quelle nazionali contrasta con le regole comunitarie. Lo sostiene Yves Bot, Avvocato generale della Corte di Giustizia delle Comunità europee.
Il suo parere, super partes, viene espresso alla fine del dibattito su un procedimento, e non è una sentenza, ma di norma è estremamente influente sulla decisione finale della corte.

Al termine di un procedimento avviato dal Giudice di Pace di Genova all’interno di una causa intentata in Italia dalla società spagnola Corporación Dermoestética, l’avvocato generale ha spiegato di ritenere che la normativa italiana che diversifica il regime pubblicitario a seconda della diffusione locale o nazionale dell’emittente televisiva non ha alcuna ragione d’essere.

Di conseguenza, una normativa di uno Stato membro che vieta la pubblicità sulle reti televisive a diffusione nazionale per trattamenti medici e chirurgici di natura estetica effettuati in strutture mediche private, mentre autorizza, a talune condizioni, una simile pubblicità sulle reti televisive a diffusione locale, è contraria agli artt. 43 CE e 49 CE, in combinato disposto con gli artt. 48 CE e 55 CE.

Alla luce di queste considerazioni, l’avvocato generale ha dunque proposto alla Corte “di dichiarare che la normativa italiana che vieta la pubblicità sulle reti televisive a diffusione nazionale per trattamenti medici e chirurgici di natura estetica effettuati in strutture mediche private, mentre autorizza, a talune condizioni, una simile pubblicità sulle reti televisive a diffusione locale si pone in contrasto con i principi di libera prestazione dei servizi, di libertà di stabilimento delle imprese”.

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