Moneta elettronica. Prorogata la comunicazione ai fini IVA.

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Con provvedimento direttoriale l’Agenzia delle Entrate ha disposto una nuova proroga del termine entro cui i gestori di moneta elettronica dovranno trasmettere l’elenco delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio-31 dicembre 2011. La predetta comunicazione dovrà essere inviata entro il 12 novembre 2013.

Con provvedimento direttoriale del 2 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga al 3 novembre 2013 del termine per l’invio da parte dei gestori di moneta elettronica dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011.

Il rinvio fa seguito a quello disposto dal precedente provvedimento direttoriale del 31 gennaio 2013.

Come noto, la disciplina generale dello “Spesometro” prevede l’esonero dalla comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati, laddove il corrispettivo sia saldato mediantecarte di creditocarte di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari di cui all’art. 7, comma 6, del DPR n. 605/73. L’obbligo di comunicazione di tali operazioni è infatti posto a caricodegli operatori stessi.

In questi termini, l’art. 23, comma 41, del D.L. n. 98/2011, intervenendo sull’art. 21 del D.L. 78/2010, ha stabilito che “gli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del DPR 29 settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.

Le operazioni oggetto di comunicazione da parte degli operatori finanziari, sono quelle rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3.600 euro (imposta compresa), per i pagamenti effettuati con i predetti strumenti.

In attuazione del disposto di cui all’art. 23 del D.L. n. 98/2011, la scadenza per l’invio della suddetta comunicazione – relativamente alle operazioni ricomprese nel periodo di osservazione tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011 (6 luglio 2011) e il 31 dicembre 2012 – era stata fissata al 30 aprile 2012 dal Provvedimento direttoriale del 29 dicembre 2011). Quest’ultimo, inoltre, richiedeva agli operatori l’indicazione del codice fiscale dei soggetti con i quali erano in corso contratti di installazione e di utilizzo di dispositivi di pagamento POS.

Con l’emanazione di tre successivi Provvedimenti direttoriali il termine originariamente previsto per l’invio ha formato oggetto di altrettante proroghe, rispettivamente, al 15 ottobre 2012 (Provvedimento direttoriale del 16 aprile 2012), al 31 gennaio 2013 (Provvedimento direttoriale del 12 ottobre 2012) e 3 luglio 2013 (Provvedimento direttoriale del 31 gennaio 2013).

Le decisione di procedere ad un ulteriore slittamento – si legge nel Provvedimento pubblicato ieri – è finalizzata a definire una soluzione condivisa, con le principali associazioni di categoria, circa lastruttura delle informazioni e delle relative specifiche tecniche.

fonte: ipsoa

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