MILLEPROROGHE/ ECCO L’EMENDAMENTO CHE RIPRISTINA FONDI A GIONALI E TV LOCALI

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Nella discussione del decreto milleproroghe (ddl n. 2518) di giovedì 10 febbraio 2011, presso le Commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio) è stata presentata una riformulazione dell’emendamento 3.8, che affronta, nel complesso, la materia dei contributi all’editoria, delle emittenti radiotelevisive, del Fondo unico per lo spettacolo e delle Fondazioni liriche. L’emendamento accorpa singole proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio si era già espressa favorevolmente.
L’emendamento reca una copertura ce prevede la riduzione della dotazione finanziaria prevista dall’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge di stabilità per il 2011. Secondo il sen. del Pd, Morando, si tratterebbe di una scelta sbagliata perché si istituisce un fondo per finanziare un lungo elenco di leggi e, “nel momento in cui si sottraggono risorse, le leggi finanziate da quella dotazione subiranno un depauperamento: ad esempio l’autotrasporto, le scuole non statali, il 5 per mille e il sostegno alla cura contro la sclerosi laterale amiotrofica”. “Trattandosi di risorse qualitativamente e quantitativamente significative – ha concluso Morando – occorre che la classe politica sia consapevole delle conseguenze delle scelte di allocazione finanziaria”.
L’emendamento è stato approvato dalle Commissioni ad esclusione della senatrice Poli Bortone (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) – che ha espresso voto contrario perché l’emendamento “disconosce un diritto di cui le televisioni locali sono titolari in virtù di una normativa del 1993, ossia di essere finanziate con una quota parte del canone Rai -, del senatore Giaretta (PD) – che ha ritenuto negative le modalità di copertura, “che vanno a penalizzare stanziamenti di particolare utilità sociale” – e il senatore Mascitelli (IdV) per “l’inadeguatezza delle risorse e per il modo confuso con cui queste sono state individuate”.

EMENDAMENTO 3.8 (testo 3)

Saia, Viespoli, Baldassarri, Contini, De Angelis, Digilio, Germontani, Menardi, Pontone, Valditara, D’Alia, Massimo Garavaglia, Bodega, Valli, Vaccari, Peterlini, Bianco, Bonfrisco, Milana, Butti, Fleres, Latronico, Vita

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) quanto a euro 20 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e quanto ad euro 30 milioni per l’anno 2011, mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è integrata di 15 milioni di euro per l’anno 2011. All’onere derivante dal secondo periodo, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2011, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 40, quarto periodo, della citata legge 13 dicembre 2010, n. 220.
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
«19-bis. All’articolo 11, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle parole “Il Servizio sanitario nazionale”, sono premesse le seguenti: “A decorrere dal 31 maggio 2010”. Fermo quanto previsto dal primo periodo del presente comma, entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l’importo previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la legge di conversione del predetto decreto; l’importo è versato all’entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità stabilite con determinazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
19-ter. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato a sottoscrivere, con le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, accordi di programma, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e succesive modificazioni, per il finanziamento successivo di interventi già realizzati dalle regioni con oneri a carico del fondo sanitario corrente. I citati accordi sono sottoscrivibili a condizione che gli interventi suddetti risultino coerenti con la complessiva programmazione degli interventi di edilizia sanitaria nelle regioni interessate, come ridefinita in attuazione dei rispettivi Piani di rientro ed in coerenza con l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, per la definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità.
19-quater. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 15, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrata per l’anno 2011 di 15 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dal comma 19-bis, secondo periodo.
19-quinquies. Al fine di garantire, senza pregiudizio per le amministrazioni di provenienza, la prosecuzione della attività di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell’articolo 13, comma 3, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo 3, dopo le parole: “sono collocati fuori ruolo”, sono aggiunte le seguenti: “, se ne fanno richiesta,”.
19-sexies. La facoltà di essere collocati fuori ruolo, se richiesta, prevista dall’articolo 13, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 150 del 2009, come modificato dal comma 19-quinquies del presente articolo, si applica anche ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che continuano ad operare fino al termine del mandato.
19-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nonché per gli anni 2012 e 2013, le risorse di cui all’articolo 585 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti di 14,8 milioni di euro per l’anno 2011, di 9,6 milioni di euro per l’anno 2012 e di 6,6 milioni di euro per l’anno 2013 sono utilizzate ai fini di cui all’articolo 2, comma 98, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
19-octies. Al fine di assicurare la prosecuzione delle relative attività esercitate, per l’anno 2011 è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che hanno avuto un’incidenza del costo del personale non superiore, nell’ultimo bilancio approvato, ad un rapporto 2 a 1 rispetto all’ammontare dei ricavi da biglietteria e che hanno avuto ricavi provenienti dalla biglietteria non inferiori, nell’ultimo bilancio approvato, al 70 per cento dell’ammontare del contributo statale. A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2010 sono mantenute in bilancio per l’esercizio 2011. Le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, quanto a euro 6 milioni, per la copertura degli oneri di cui al primo periodo e, per la parte residua, al fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo, per euro 15 milioni per l’anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all’ articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Conseguentemente, all’articolo 3 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
“2-bis. Le disponibilità di bilancio di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 78, relative all’anno 2010, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo, sono riassegnate per le medesime finalità al Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.”».

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