L’IDENTITA’ PERSONALE LESA DALLA FALSITÀ DI UNA NOTIZIA

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La sentenza (n. 16669/2008) della prima sezione civile del Tribunale di Roma, mette in rilievo la tutela del diritto all’identità personale, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.) e che può venire leso anche in assenza di lesioni al decoro e/o alla reputazione della persona. Nel caso di specie la notizia incriminata parlando di una nota attrice, “insinua” che quest’ultima abbia fatto ricorso ad interventi di chirurgia estetica. Secondo il Tribunale di Roma, la falsità della notizia pubblicata avrebbe dato luogo alla lesione del diritto all’identità personale; quest’ultima da intendersi come la proiezione del sé nel sociale e come diritto del singolo individuo ad essere descritto e rappresentato così com’è, senza alcun stravolgimento della sua personalità agli occhi del pubblico. In particolare, secondo il Tribunale, la lesione all’identità personale si sostanzia in una violazione del requisito della verità, anche solo putativa, che, pur non dando luogo alla commissione di un reato, può ugualmente produrre un danno ingiusto (danno ingiusto che è presente in ogni lesione di un diritto della personalità) che, come tale, deve essere risarcito. A tal proposito, la Mondadori è stata condannata al pagamento di 7.500 euro (a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale) e di metà delle spese legali per 7.500 euro.
Fabiana Cammarano

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