LIBERALIZZAZIONE EDICOLE. PELUFFO: IMPEGNO GOVERNO A ARMONIZZARE SISTEMA AUTORIZZATORIO REGIONALE

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Il 6 luglio si è tenuto un incontro tra il sottosegretario alla Presidenza con delega all’editoria Paolo Peluffo e i rappresentanti dello Snag (il sindacato nazionale dei giornalai) riguardo al processo di liberalizzazione del settore avviato con il decreto legge n. 1-2012 e agli effetti possibili del decreto legge recante il riordino dei contributi alle imprese editrici, approvato proprio ieri in via definitiva alla Camera. A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 39 del decreto legge n. 1-2012, Comuni, Province e Regioni saranno obbligate ad adeguare le proprie normative sulla vendita della stampa quotidiana e periodica. I sindacati hanno chiesto che i principi del decreto legislativo 170-2009 vengano mantenuti al fine di dare uniformità alla normativa a livello nazionale.
Ricordiamo che il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 modica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 consentendo agli edicolanti di vendere, senza la necessità di richiedere altre autorizzazioni, qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa e di praticare sconti sulla merce venduta. Molto importante è poi la facoltà concessa agli esercizi commerciali di defalcare il valore della merce ricevuta in conto vendita a deconto del debito nei confronti del distributore per la merce ricevuta. Questa norma tende ad evitare la prassi, molto diffusa, da parte dei distributori di somministrare prodotti in conto vendita alle edicole, con termini di restituzione lunghi e creando, non poche volte, problemi nella gestione della logistica delle edicole.
Per quanto riguarda il decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”, lo Snag ha proposto un emendamento, poi approvato dal Senato e confermato nel testo definitivo della legge di conversione, che introduce all’articolo 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica) il seguente periodo: “La gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva, editori, distributori e rivenditori, che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento”.
Il sottosegretario ha mostrato disponibilità a coinvolgere le Regioni con un apposito dossier in modo da unificare il sistema autorizzatorio.



Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170

RIORDINO DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA, A NORMA DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 APRILE 1999, N. 108.

Art. 2 (Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all’articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all’articolo 6.

3. Possono essere autorizzate all’esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto.

5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all’esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.

6. Il rilascio dell’autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Art. 3 (Esenzione dall’autorizzazione)

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) per la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.



Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1


Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore)

1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;

d-quater) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia;

d-quinquies) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita’ di gestione nonche’ l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attivita’ di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, e’ libera;

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.

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