Legge Equo compenso pubblicata in G.U. Ecco le novità

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La norma sull’equo compenso per i professionisti, all’interno del Collegato fiscale alla legge di Bilancio per il 2018, e’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale. Nella prima stesura del decreto fiscale riguardava solo gli avvocati ma successivamente e’ stato esteso dalla legge di conversione del decreto fiscale, a tutte le categorie di professionisti: da quelli iscritti ad un ordine professionale (avvocati, giornalisti, commercialisti, ingegneri, ad un collegio (geometri), o ad associazioni (infermieri), e trovera’ applicazione nei rapporti tra il lavoratore autonomo e l’azienda privata o pubblica. La nuova legge prevede numerose misure e introduce un principio-tutela per il quale i professionisti avranno un minimo salariale sotto il quale non si potra’ scendere, determinato proporzionalmente alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Nel caso di giornalisti il testo disciplina il cosiddetto equo compenso dovuto in caso di prestazioni erogate da coloro che lavorano come free lance, i titolari di Partita Iva e i co.co.co. Di fatto, la normativa tende a garantire un compenso minimo a tutti i professionisti in modo da tutelare tutti i lavoratori che esercitano la professione con un riconoscimento economico “proporzionato” al lavoro svolto. La norma introduce clausole vessatorie che i professionisti possono richiedere di annullare – nel giro di due anni dalla firma del contratto – pur mantenendo la validita’ complessiva del rapporto di lavoro. Tra i punti che i professionisti possono impugnare ci sono l’anticipazione delle spese delle controversie a carico esclusivo del professionista, la dilatazione dei tempi di pagamento oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, la possibilita’ di modificare il contratto unilateralmente da parte del committente, l’imposizione di una rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attivita’ professionale oggetto della convenzione.(inpgi)

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