Legge 15 dicembre 1999, n. 482

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Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche (1) (2).

(1) Per l’attuazione della presente legge vedi il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.
(2) In riferimento al presente legge vedi: Nota del MInistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 3123 del 6 maggio 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

Art. 2.

1. In attuazione dell’art. 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Art. 3.

1. La delimitazione dell’ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell’elenco di cui all’art. 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all’art. 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

Art. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all’art. 3, l’educazione linguistica prevede, accanto all’uso della lingua italiana, anche l’uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l’uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della presente legge, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica di cui all’art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell’orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l’apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonchè stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell’offerta formativa in favore degli adulti. Nell’esercizio dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato art. 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell’art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell’art. 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della lingua della minoranza.

Art. 5.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l’attuazione delle misure contenute nell’art. 4 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni (1).
(1) In riferimento al presente articolo, vedi: Nota MIUR 6 maggio 2011, n. 3123.

Art. 6.

1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell’ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l’istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all’art. 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

Art. 7.

1. Nei comuni di cui all’art. 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell’amministrazione possono usare, nell’attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle Comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

Art. 8.

1. Nei comuni di cui all’art. 3, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonchè di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

Art. 9.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, nei comuni di cui all’art. 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall’applicazione del presente comma sono escluse le Forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l’esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate. (1)
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l’uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 109 del codice di procedura penale (2) .
(1) Ai sensi dell’art. 8-octies, d.l. 23 novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, le somme iscritte nel bilancio dello Stato, ai sensi del presente comma, per l’anno 2001, non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell’esercizio successivo.
(2) Per i criteri di ripartizione dei fondi, vedi ilD.P.C.M. 23 maggio 2002 , il Decreto 19 novembre 2003 il D.M. 17 novembre 2006, il D.P.C.M. 4 ottobre 2007 e il D.P.C.M. 7 luglio 2010 .

Art. 10.

1. Nei comuni di cui all’art. 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

Art. 11.

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo art. 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d’ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell’atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d’ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

Art. 12.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell’ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell’ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 13.

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

Art. 14.

1. Nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all’art. 2 nonchè i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l’editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonchè per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

Art. 15.

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999. (1)
2. L’iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. L’erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall’ente locale competente, con indicazione dei motivi dell’intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa (2) .
(1) Ai sensi dell’art. 8-octies, d.l. 23 novembre 2001, n. 411, conv., con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, le somme iscritte nel bilancio dello Stato, ai sensi del presente comma, per l’anno 2001, non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell’esercizio successivo.
(2) Per i criteri di ripartizione dei fondi, vedi ilD.P.C.M. 23 maggio 2002 , il Decreto 19 novembre 2003 il D.M. 17 novembre 2006, il D.P.C.M. 4 ottobre 2007 e il D.P.C.M. 7 luglio 2010.

Art. 16.

1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

Art. 17.

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate. (1)
(1) Vedi D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345.

Art. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l’applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all’entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 18 bis

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche (1) .
(1) Articolo aggiunto dall’articolo 23 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 19.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all’art. 2 diffuse all’estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l’identità socio-culturale e linguistica d’origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all’estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell’ambito dei programmi dell’Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Art. 20.

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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