Legge 10 gennaio 1985, n. 1

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Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria.
(Omissis).

Art.1
(Omissis) (1).(2).

(1) Sostituisce il sesto comma dell’art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 416.
(2) Sostituisce la lett. c) del settimo comma dell’art. 1, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.2
(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l’ultimo comma dell’art. 2, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.3
(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l’art. 3, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.4
(Omissis) (1).

(1) Sostituisce l’ottavo comma dell’art. 11, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.5
(Omissis) (1).
(Omissis) (2).
(Omissis) (3).

(1) Sostituisce il secondo comma dell’art. 12, l. 5 agosto 1981, n. 416.
(2) Sostituisce il quarto comma dell’art. 12, l. 5 agosto 1981, n. 416.
(3) Abroga il settimo comma dell’art. 12, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.6
(Omissis) (1).
(Omissis) (2).

(1) Sostituisce il quarto comma dell’art. 14, l. 5 agosto 1981, n. 416.
(2) Aggiunge un comma dopo il sesto all’art. 14, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.7
(Omissis) (1).
(Omissis) (2).

(1) Aggiunge un comma dopo l’ottavo all’art. 22, l. 5 agosto 1981, n. 416.
(2) Sostituisce il nono comma dell’art. 22, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.8
(Omissis) (1).

(1) Sostituisce con due commi il comma ottavo dell’art. 24, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.9

Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell’art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, può essere accordata dall’Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all’art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L’Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell’esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Art.10
(Omissis) (1).

(1) Modifica l’art. 36, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.11
(Omissis) (1).

La modifica di cui al comma precedente ha effetto dalla durata di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416.

La spesa relativa fa carico ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, avente la qualificazione di spesa obbligatoria.
All’onere, valutato in lire 13 miliardi per l’anno finanziario 1984 e in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1984, all’uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi relativi all’anno 1984, l’accantonamento “Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vicepretore onorario” e, quanto a lire 3 miliardi, relativi a ciascuno degli anni 1985 e 1986, la proiezione per gli anni medesimi dell’accantonamento “Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore”.
(1) Sostituisce la lett. c) del primo comma dell’art. 37, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.12
(Omissis) (1).

(1) Aggiunge la lett. c) al primo comma dell’art. 38, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.13
(Omissis) (1).

(1) Sostituisce il primo comma dell’art. 49, l. 5 agosto 1981, n. 416.

Art.14

La commissione tecnica per l’editoria prevista dall’art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è soppressa.

Le competenze della commissione di cui al comma precedente, relative al completamento dell’applicazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono trasferite alla commissione tecnica consultiva di cui all’art. 54 della medesima legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art.15
(Omissis) (1).

(1) Aggiunge un comma in coda all’art. 1, l. 23 dicembre 1982, n. 939.

Art.16

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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