LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE

0
555



Nuova pagina 1

Giovedì 29 maggio la Camera ha approvato
il testo del disegno di legge di conversione del DL n. 59 del 8 aprile 2008
recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e
l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, il cui
esame passa ora al Senato.
Il provvedimento contiene alcune norme di interesse del settore radiotelevisivo.
Eccone il testo integrale, corredato da un breve commento esplicativo (in
carattere corsivo): 

(Modifiche all’articolo 15, comma 1, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e all’articolo 25, comma 12, della
legge 3 maggio 2004, n. 112. Parere motivato nell’ambito della procedura di
infrazione 2005/50/86). – 1. L’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi i criteri e le procedure
specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la
diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in
considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi
di interesse generale, la disciplina per l’attività di operatore di rete su
frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai princìpi della direttiva
2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 e della direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002. Tale attività è
soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259».

(Gli operatori di
rete in tecnica digitale su frequenze terrestri non sono più soggetti al regime
della licenza individuale, ma a quello della autorizzazione generale).
 

2. Le licenze individuali già rilasciate
ai sensi della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
n. 435/01/CONS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del
Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo e di quelle comunitarie. È abrogato l’articolo 25, comma 12, della
legge 3 maggio 2004, n. 112.

(Viene abrogata la
norma della “legge Gasparri” che prevedeva l’applicabilità del regime della
licenza individuale per l’attività di operatore di rete sino alla conversione
definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale).
 

3. Fermo restando quanto stabilito dalla
vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di
frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel
rispetto dell’articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

(L’art. 14 del
Codice delle comunicazioni elettroniche prevede, tra l’altro, che i diritti di
uso delle frequenze possano essere trasferiti su base commerciale dagli
operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già
autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia. L’intenzione di
trasferire i diritti di uso delle frequenze deve essere notificata al Ministero
e all’Agcom e il trasferimento è efficace previo assenso del Ministero ed è reso
pubblico. Il Ministero, sentita l’Agcom, comunica entro novanta giorni dalla
notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nullaosta alla
cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustificano il diniego. Il
Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Agcom, sentita l’Autorità
Antitrust, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti
dei diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche
condizioni proposte).
 

4. Nel corso della progressiva
attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui
all’articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i
diritti di uso delle frequenze per l’esercizio delle reti televisive digitali
saranno assegnati, in base alle procedure definite dall’Autorità nella delibera
n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei
princìpi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi,
proporzionati, trasparenti e non discriminatori.

(L’assegnazione dei
diritti d’uso delle frequenze per l’esercizio delle reti televisive digitali
avverrà in tutte le aree progressivamente interessate dalla digitalizzazione in
base alle procedure definite dalla Agcom nella delibera n. 603/07/CONS recante i
criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive della Regione
Sardegna).
 

5. Al fine di rispettare la previsione
dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive
modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze,
con decreto del ministro dello sviluppo economico non avente natura
regolamentare, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è
definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo alla
trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree
territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

(Il Ministero delle
sviluppo economico, nell’ambito del quale opera il Sottosegretario alle
comunicazioni, d’intesa con l’Agcom, fissa entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge un calendario per il progressivo passaggio
definitivo alla trasmissioni televisive terrestri in tecnica digitale,
identificando anche le c.d. “aree all digital” e le rispettive scadenze).

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome