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LE INFORMATIVE SULLA PRIVACY INCOMPLETE SONO ORA SANZIONABILI DAL GARANTE

Le informative privacy che non contengono tutti gli elementi indicati dall’art. 13 del Codice privacy violano l’art. 161 del Codice privacy.
Occorre specificare bene modalità del trattamento e soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
L’informativa sulla privacy relativa a dati personali raccolti via web deve contenere tutte le informazioni elencate nel Codice in materia di protezione dei dati personali. Lo ha ribadito il Garante privacy che ha ingiunto ad una società il pagamento di seimila euro. La società, tramite il proprio sito web, raccoglieva i dati personali di cittadini interessati a ricevere informazioni sui servizi offerti, che riguardavano l’assistenza allo studio e la preparazione agli esami universitari.
Nel sito, in particolare, venivano raccolti indirizzi e-mail e numeri di telefonia mobile, specificando che il recapito telefonico fornito dagli interessati sarebbe stato utilizzato esclusivamente “per un contatto da parte di un commerciale”. Il Garante aveva contestato alla società la violazione prevista dal Codice (omessa o inidonea informativa all’interessato).
La società non aveva dato corso al pagamento in misura ridotta e si era anzi opposta sostenendo non solo che l’informativa proposta conteneva tutte le informazioni specificate nel Codice, ma anche che gli indirizzi e-mail e i numeri di cellulare raccolti non potessero essere definiti dati personali, sia perché non in grado di identificare una persona, sia perché non compresi tra le tipologie annoverate nella definizione di dato personale fornita dal Codice.
Tali motivazioni sono state ritenute inadeguate a giustificare il comportamento dell’azienda. “L’informativa fornita dalla società era gravemente carente” – ha commentato il relatore del provvedimento di ingiunzione, Giuseppe Fortunato -. Agli interessati, infatti, non era dato sapere né le modalità del trattamento dei propri dati, né i soggetti ai quali potessero essere comunicati. Addirittura, gli estremi identificativi del titolare del trattamento riportati sul sito erano incompleti. Nel provvedimento viene inoltre chiarito come il numero di telefonia mobile e l’indirizzo e-mail siano appunto dati personali, tanto che una specifica sezione del Codice è stata dedicata alla disciplina dei trattamenti di dati personali effettuati tramite comunicazioni elettroniche”.

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