L’Autorità Garante per le comunicazioni aveva vietato con una delibera del 2006 (la 132/06/CSP) la diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi. In questi anni, tuttavia, è stata riscontrata una difficoltà interpretativa, anche da parte dell’Autorità, in merito all’individuazione della nozione di “potenza sonora ordinaria dei programmi” e della conseguente opportunità di definirne il contenuto mediante un apposito regolamento tecnico.
La delibera 34/09/CSP, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 18 marzo, fissa parametri tecnici e le metodologie di rilevamento della potenza sonora degli spot TV e delle televendite. Secondo la nuova regola, fermo restando che il livello di emissione di ogni messaggio pubblicitario o televendita non deve essere superiore al livello ordinario dei programmi, per il lungo periodo si ammette una soglia di tolleranza pari a 0.5 dB, mentre per il breve periodo quest’ultima sale a 1,5 dB.
L’Autorità concede un periodo di sei mesi per permettere l’adeguamento alle nuove regole da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari, oltre che l’acquisto, l’installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura e l’affinamento delle procedure di verifica.
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