LA VENDITA DEI DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE RADIOELETTRICHE. REGOLE DI CONTABILIZZAZIONE NEL DPEF

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Una parte rilevante delle risorse utilizzate dalla manovra a copertura delle diverse esigenze del 2011 (circa 2.400 milioni) deriva dall’assegnazione agli operatori privati dei diritti d’uso delle frequenze dello spettro elettromagnetico, da destinarsi ai servizi di comunicazione elettronica mobile in banda larga. In particolare la legge di stabilità, commi 8-13, fissa il contesto normativo attraverso il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico dovranno procedere all’assegnazione delle frequenze radioelettriche, all’eventuale sostituzione e aggiornamento di quelle già assegnate, e stabilisce che la data ultima per la liberazione delle suddette frequenze sia il 31 dicembre 2012.
La norma si inserisce in un contesto europeo caratterizzato dall’assegnazione graduale in tutti i paesi delle frequenze pregiate, il cosiddetto “dividendo digitale”.
La Commissione Europea, nell’incoraggiare l’uso della banda a 790-862 MHz (attualmente utilizzata per la telediffusione nella maggior parte degli Stati membri) varerà un primo “Programma comunitario pluriennale” sulla politica dello spettro radioelettrico, con l’obiettivo di portare i servizi di comunicazione elettronica a velocità gradualmente crescenti e favorire l’accesso di famiglie e imprese alla banda larga veloce e ultraveloce entro il 2015.
A settembre 2010 è stato pertanto adottato un pacchetto di misure dirette a definire il quadro normativo che le Autorità Garanti dei 27 Paesi dovranno rispettare al fine di assicurare la transizione verso un mercato competitivo delle reti di accesso di nuova generazione (NGA) .
In Olanda, Finlandia, Svezia, Austria le gare dovrebbero tenersi dal 2011 al 2012, mentre in Francia e Regno Unito sono previste gare per l’assegnazione delle frequenze a partire dal 2011. In Germania le operazioni di vendita iniziate nel 2009, hanno dato luogo allo svolgimento di un’asta competitiva avviata il 12 aprile 2010 e chiusa dopo 27 giorni, con un introito per lo Stato pari a circa 4,3 miliardi di euro.
Il trattamento degli introiti derivanti dalla vendita delle frequenze ai fini del Sec95 è illustrato nella decisione Eurostat, emanata in occasione del rilascio delle licenze di telefonia mobile della terza generazione negli anni 1999 e il 2001, UMTS (cfr. Eurostat News Release n. 81 del 14 luglio 2000).
La Decisione Eurostat chiarisce che le frequenze dello spettro elettromagnetico costituiscono una risorsa naturale nella disponibilità della pubblica amministrazione, sulla quale può essere istituito un diritto di sfruttamento e che tale diritto, costituito dalla licenza per l’utilizzo in esclusiva, rappresenta un’attività economica separata dallo spettro, di tipo essenzialmente non-finanziario, immateriale.
Pertanto il rilascio dei diritti, ovvero la licenza, contro pagamento di un prezzo, rappresenta una cessione di attività non-finanziaria, che in base ai principi di registrazione contabile utilizzati in ambito europeo, deve essere registrata nel conto del capitale, come spesa negativa, nella voce: “Acquisizioni meno cessioni di beni immateriali non prodotti” (vedi SEC 95, paragrafo 8.49.) .
L’alienazione non ha per oggetto la risorsa naturale (lo spettro), ma il contratto d’uso (licenza), che, generalmente, è concesso per un periodo di tempo limitato. Gli introiti della licenza vanno registrati per competenza, in un’unica soluzione (ovvero una-tantum), alla conclusione del contratto di assegnazione d’uso e per il suo intero ammontare, a prescindere dalle modalità della riscossione per cassa .
La decisione Eurostat, dal momento in cui fu emanata, diede origine ad un ampio dibattito e a successivi approfondimenti in vari consessi internazionali.
In particolare il Regno Unito, da subito dichiaratosi contrario a tale soluzione, ha proposto un trattamento alternativo che distribuisse gli introiti pro-rata per tutta la durata del contratto, registrando le annualità al pari di un canone di affitto (ovvero di una “rendita”) in ciascun anno.
Con la revisione del sistema di Contabilità Nazionale delle Nazioni Unite (System of National Accounts, 2008) entrambe le modalità di registrazione sono possibili (canone annuale e vendita di attività).
Tuttavia il manuale di contabilità nazionale delle Nazioni Unite introduce una nuova categoria di rendita, il “canone di locazione di una risorsa naturale”, rendendo molto più stringenti i presupposti per la registrazione della vendita di un bene immateriale (e quindi per la contabilizzazione “una tantum”).
Tali importanti innovazioni vengono completamente recepite nell’edizione rivista del Sec, in un capitolo specifico dedicato ai contratti e alle licenze. La nuova disciplina sarà pubblicata del 2012 e troverà applicazione nei conti pubblici a partire dal 2014 .
In base ad essa, la vendita della licenza d’uso dello spettro elettromagnetico potrà essere registrata come vendita di una attività e quindi “una tantum” solo in pochi e ben delimitati casi. In particolare dovrà essere verificato che l’assegnazione d’uso determini anche il completo trasferimento dei rischi e dei benefici dall’operatore pubblico a quello privato .
Ma sarà anche necessario verificare requisiti licenze ulteriori, quali, ad esempio, la trasferibilità a terzi, la durata, le modalità di assegnazione, nonché la eventuale revocabilità da parte dell’amministrazione concedente.

Per quanto riguarda l’applicabilità di tali principi bisogna osservare che in ambito europeo le procedure attraverso le quali si procederà alla vendita e alla definizione delle modalità di godimento non sembrano ancora completamente definite . Alcuni paesi hanno, però, già provveduto a rivedere le legislazioni nazionali aggiornando le norme esistenti in materia di canoni per le frequenze di seconda e terza generazione.
Ad esempio il Belgio e la Francia hanno varato nuove norme sulle modalità di pagamento dei canoni degli operatori assegnatari delle licenze. La Francia ha anche introdotto una revisione del canone scomponendolo in una parte fissa ed una variabile. La parte variabile, definita in base al volume d’affari dell’anno precedente, non sembra rispondere al criterio del trasferimento del rischio e quindi non dovrebbe essere registrata come provento “una tantum”. (i.z.)

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