On line solo informazioni personali indispensabili. Tempi congrui di permanenza in rete. Misure tecnologiche contro manipolazione e duplicazione massiva dei file. Cautele nel consentire la reperibilità dei dati attraverso motori di ricerca esterni ai siti.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha fissato le regole in base alle quali le pubbliche amministrazioni possono diffondere on line atti e documenti amministrativi contenenti dati personali senza ledere la riservatezza di cittadini e dipendenti e rispettare i principi stabiliti dalla normativa sulla privacy. Le “Linee guida” appena varate dall’Autorità definiscono infatti un primo quadro unitario di misure e accorgimenti che la P.a. deve adottare sia nel caso che la pubblicazione on line sia effettuata a fini di trasparenza dell’attività amministrativa, di pubblicità degli atti o di consultazione da parte di singoli soggetti.
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