La presentazione irrituale e tardiva di dichiarazione integrativa non può tener luogo dell’unico mezzo per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (vale a dire la procedura di cui all’art. 38, D.P.R. n.602/1973.
Solo l’istanza di rimborso è idonea a rettificare in senso favorevole al contribuente l’originaria dichiarazione, non essendogli consentito di operare il ricalcolo con una dichiarazione integrativa tardivamente presentata a credito riportato come eccedenza in compensazione nella successiva dichiarazione.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 20/12/2007, n. 26839)
Dopo il flop dell’offerta Gedi, Leonardo Maria Del Vecchio acquisisce il 30 per cento del…
Unirai esulta: è stato riconosciuto come sindacato a viale Mazzini alla Rai. A darne notizia…
Negli ultimi anni, anche in Italia, il tema della libertà di espressione dei magistrati è…
Anche per l’anno scolastico 2025/2026 è aperta la procedura per la concessione dei contributi destinati alle istituzioni scolastiche per…
Il Gruppo Antenna, in procinto di acquisire le testate Gedi, non avrebbe la minima intenzione…
Anche l’ordine dei giornalisti si allinea alle richieste di Elly Schlein e chiede al governo…