La presentazione irrituale e tardiva di dichiarazione integrativa non può tener luogo dell’unico mezzo per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (vale a dire la procedura di cui all’art. 38, D.P.R. n.602/1973.
Solo l’istanza di rimborso è idonea a rettificare in senso favorevole al contribuente l’originaria dichiarazione, non essendogli consentito di operare il ricalcolo con una dichiarazione integrativa tardivamente presentata a credito riportato come eccedenza in compensazione nella successiva dichiarazione.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 20/12/2007, n. 26839)
Slc Cgil chiede impegni ad Antenna sui livelli occupazionali nel gruppo Gedi. Il sindacato, uscito…
Il Garante privacy ha irrogato a Enel Energia una sanzione di oltre 500mila euro per trattamento illecito…
Hoepli, si fa avanti Mondadori. Spunta l’offerta per rilevare il ramo scolastica della casa editrice…
L’Associazione lombarda dei Giornalisti sarà in campo: il 27 marzo le penne lombarde resteranno ferme…
Il Sole tramonta su Gedi. Su quello che doveva essere, con il passaggio agli Elkann,…
Il mondo dell’informazione si prepara a fermarsi in due date chiave: il 27 marzo e…